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La caldaia sì, la vasca no. Cosa rientra in bonus fiscali e spese detraibili

Economia
La caldaia sì, la vasca no. Cosa rientra in bonus fiscali e spese detraibili
(Teleborsa) - La sostituzione della caldaia rientra nel cosiddetto bonus arredi, al contrario della sostituzione della vasca, mentre alcune spese sanitarie, come la mesoterapia, sono detraibili dalle tasse, altre, come la haloterapia, no.



I chiarimenti sono contenuti nella circolare 3/E pubblicata ieri dall'Agenzia delle Entrate a proposito delle spese detraibili e deducibili in vista dell'arrivo del nuovo 730.

Per quanto riguarda le spese sanitarie, i trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia sono ammessi in detrazione al contrario delle spese per il pedagogista e dei trattamenti di haloterapia (grotte di sale), anche se al momento, per quanto riguarda questi ultimi, il Ministero dell'Economia sta svolgendo approfondimenti sulla riconducibilità di tale tipo di trattamento all’ambito delle procedure sanitarie.

Per quanto concerne la sostituzione di caldaie e sanitari, la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento consente l’accesso al bonus arredi.

Le spese sostenute per la sostituzione dei sanitari ed in particolare per la sostituzione della vasca con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, invece, non sono agevolabili, poiché sono inquadrati tra gli interventi di manutenzione ordinaria.

L'Agenzia ha poi precisato che un garage, box o posto auto, acquistato in comproprietà da due diversi soggetti e utilizzato da entrambi a servizio dell’abitazione principale, può essere considerato pertinenza per tutti e due nel rispetto delle percentuali di proprietà.

Il vincolo pertinenziale con due distinte unità immobiliari assume rilievo anche ai fini delle imposte sui redditi. Per determinare l’importo deducibile ciascuno dovrà fare riferimento alla quota di rendita della pertinenza pari alla percentuale di possesso.

La circolare chiarisce inoltre che nell'acquisto di immobili abitativi destinati alla locazione il limite di 300 mila euro costituisce l’ammontare massimo di spesa su cui calcolare la deduzione del 20%, anche nel caso di acquisto di più abitazioni.

In materia di condomini minimi, infine, la circolare rinnova la prassi precedente, pur facendone salvi gli effetti. Con riferimento agli interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico consente ai condomini di usufruire delle detrazioni anche a prescindere dalla richiesta del codice fiscale da parte del condominio. Ciò nel presupposto che i bonifici di pagamento siano stati assoggettati a
ritenuta d’imposta da parte di banche e poste.
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