(Teleborsa) -
L’Antitrust ha concluso i due
procedimenti istruttori nei confronti delle società di calcio
Brescia e Lecce, relativi alle clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di abbonamento.
L’Autorità ha accertato la
vessatorietà delle clausole che non riconoscono il diritto degli
abbonati ad ottenere il
rimborso di quota parte dell’abbonamento in caso di chiusura dello stadio, ad essere risarciti del danno qualora questi eventi siano direttamente imputabili alla società e attribuiscono al professionista la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali.
Il Brescia ha predisposto una nuova formulazione delle condizioni contrattuali, idonea a risolvere i profili di vessatorietà contestati, mentre il Lecce ha modificato le clausole limitatamente alle modifiche unilaterali del contratto. Resta quindi il giudizio di vessatorietà per le clausole che escludono il rimborso di quota parte dell’abbonamento in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione.