(Teleborsa) - Arrivano le istruzioni per richiedere il rimborso del
canone tv pagato mediante addebito sulle fatture elettriche, ma non dovuto.
L'
Agenzia delle entrate ha, infatti, definito le modalità di presentazione dell'istanza di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, pagato a seguito di addebito nelle fatture emesse dalle imprese elettriche, ma non dovuto, e l'approvazione del relativo modello.
I contribuenti da subito possono
inviare l’istanza con raccomandata allo Sportello Abbonamenti TV dell’Agenzia delle Entrate o, in modalità telematica, a partire
dal 15 settembre 2016, tenuto conto dei tempi necessari per lo sviluppo dell’applicazione web dedicata.
Quali sono i requisiti per la domanda? Il cittadino può chiedere il rimborso del canone tv, nel caso in cui lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica sia in possesso dei requisiti di esenzione (anche per effetto di convenzioni internazionali) e sia stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva. Il documento di prassi ricorda che sono
esenti i contribuenti over 75 con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro. E’, inoltre, possibile presentare la domanda di rimborso, se il contribuente ha pagato il canone tramite addebito sulle fatture di energia elettrica e lui stesso o un altro componente della famiglia anagrafica ha versato il canone anche con modalità diverse dall'addebito.
L’accredito dei rimborsi. I rimborsi sono effettuati dalle imprese elettriche mediante
accredito sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità, sempre che le stesse assicurino l’effettiva erogazione entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle stesse imprese elettriche, delle informazioni utili all'effettuazione del rimborso, trasmesse dall'Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il rimborso da erogare a cura delle imprese elettriche non vada a buon fine, il rimborso sarà pagato direttamente dall'Agenzia delle entrate.