(Teleborsa) -
Un conto corrente "in rosso" si può chiudere senza estinguere il debito con la banca.
Lo ha deciso una sentenza del
Giudice di Pace, investito del caso da una cooperativa con c/c in perdita, che chiedeva senza esito alla banca di poterlo fare. Una decisione di particolare rilevanza in un periodo di crisi economica come questo, durante il quale sono molti gli individui che si trovano in una situazione analoga.
Il fatto è avvenuto a
Roccadaspide, vicino Paestum. La questione è arrivata sul tavolo del giudice su
richiesta della cooperativa, che domandava inutilmente alla banca di poter estinguere il proprio conto in passivo. La banca, ovviamente, negava questa possibilità e pretendeva che il cliente estinguesse il debito, che nel frattempo si era moltiplicato a causa delle
spese di tenuta conto e degli interessi passivi. In più, l'Istituto chiedeva anche che la cooperativa si facesse carico delle consuete spese di chiusura conto.
Il giudice ha condannato la banca a chiudere senza altro indugio il conto ed a pagare le spese legali, dando
alla cooperativa la possibilità di chiudere il conto in 15 giorni senza costi aggiuntivi.
Alla base della sentenza vi sono
due articoli del codice civile: l'art. 1855 che prevede il
preavviso di 15 giorni per la chiusura unilaterale del conto (sia da parte della banca che da parte del correntista); l'art. 120 bis del Testo Unico Bancario che autorizza il cliente a chiedere l'
estinzione del conto senza penalità e senza spese.
Inoltre, il giudice ha fatti riferimento anche ad un
orientamento dell'Arbitro bancario di Milano, secondo cui la banca non può ritardare o impedire la chiusura del conto su richiesta del cliente.