Facebook Pixel
Milano 18-mar
33.940,96 0,00%
Nasdaq 18-mar
17.985,01 +0,99%
Dow Jones 18-mar
38.790,43 +0,20%
Londra 18-mar
7.722,55 0,00%
Francoforte 18-mar
17.932,68 0,00%

Mipaaf: dal 19 aprile obbligo indicazione origine latte e derivati

Ministro Maurizio Martina: "Vogliamo garantire la massima tutela e trasparenza per consumatori e produttori"

Economia, Politica
Mipaaf: dal 19 aprile obbligo indicazione origine latte e derivati
(Teleborsa) - Su tutte le confezioni di latticini e derivati dalla metà del prossimo aprile etichetta con le indicazioni di origine. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali rende noto, infatti, che il Decreto che rende obbligatoria in Italia l'indicazione della provenienza originaria dei prodotti lattiero caseari è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. L'obbligo, secondo quanto scritto in un comunicato, scatterà dal 19 aprile 2017 e si applicherà al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale.



Questo nuovo sistema rappresenta una vera e propria sperimentazione in Italia e consente di indicare con chiarezza ai consumatori la provenienza delle materie prime di molti prodotti come il latte UHT, il burro, lo yogurt, la mozzarella, i formaggi e i latticini.

"Vogliamo garantire la massima tutela e trasparenza per consumatori e produttori - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - e con la sperimentazione dell'origine in etichetta, infatti, chi acquista potrà scegliere in modo informato e consapevole il Made in Italy Si tratta di una svolta storica che consente un rapporto nuovo tra gli allevatori, i produttori e i consumatori. L'Italia continuerà a spingere perché questo modello si affermi a livello europeo per tutte le produzioni agroalimentari in quanto rappresenta una chiave decisiva per la competitività e la distintività dei modelli agricoli".

Il Decreto prevede che il latte o i suoi derivati debbano avere obbligatoriamente indicata l'origine della materia prima in etichetta in maniera chiara, visibile e facilmente leggibile. Le diciture utilizzate saranno le seguenti: a) "Paese di mungitura: nome del Paese nel quale e' stato munto il latte"; b) "Paese di condizionamento o trasformazione: nome del Paese in cui il prodotto e' stato condizionato o trasformato il latte".

Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, confezionato e trasformato, nello stesso Paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo di una sola dicitura: ad esempio "origine del latte: Italia".

E se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi dall'Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: latte di Paesi Ue, se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei; latte condizionato o trasformato in Paesi Ue, se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei.

Nel caso che le operazioni avvenissero, invece, al di fuori dell'Unione europea, dovrà essere usata usata la dicitura "Paesi non Ue". Sono esclusi solo i prodotti Dop e Igp che dispongono di disciplinari relativi anche all'origine, con il latte fresco già tracciato.
```