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Responsabilità medica, la riforma è legge: il medico che segue le linee guida non è punibile, risarcimenti più veloci per le vittime di malasanità

Novità in vista in campo sanitario con l'entrata in vigore del Ddl Gelli

Economia, Politica
Responsabilità medica, la riforma è legge: il medico che segue le linee guida non è punibile, risarcimenti più veloci per le vittime di malasanità
(Teleborsa) -
Novità in vista in campo sanitario con l'entrata in vigore del Ddl Gelli, che lo scorso 28 febbraio ha ottenuto il disco verde dalla Camera con 255 voti a favore, 113 contrari e 22 astenuti.

Da oggi, in pratica, cambiano regole e prospettive per pazienti, ospedali, medici e assicurazioni. Dopo un iter piuttosto sofferto, durato circa tre anni, via libera, dunque, alla norma che porta la firma di Federico Gelli, deputato pisano del Pd, che dopo aver incassato l'ok del Parlamento, punta a tracciare una nuova strada per il settore sanitario dopo il decreto Balduzzi, riducendo il fenomeno della cosiddetta medicina difensiva che, secondo alcune stime, costa al sistema sanitario nazionale intorno ai 10 miliardi di euro.

In sintesi, l'atto prevede che il medico che provoca un danno a un paziente per imperizia non sarà penalmente punibile per colpa se ha rispettato le linee guida e le buone pratiche assistenziali. Da un lato, dunque, si alleggerisce la pressione esercitata dal timore di conseguenze penali per i camici bianchi, puntando, appunto, a ridurre la medicina difensiva.

Le vittime di malasanità avranno i risarcimenti più velocemente - Dall'altro si apre la strada a risarcimenti più sicuri nei confronti dei pazienti vittime di malasanità ed errori vari in corsia. Queste, nel dettaglio, le sostanziali novità:

Ridimensionata la responsabilità del medico - L'obiettivo dichiarato è quello di limitare i casi di medicina difensiva, nell'interesse generale del medico e del paziente con il disegno di legge che modifica il concetto di responsabilità civile del professionista. Da una parte resta invariata la responsabilità civile della struttura sanitaria, chiamata a rispondere, anche tramite l'assicurazione obbligatoria, dei danni causati al paziente e a dimostrare che non si sia verificato un caso di malasanità, mentre viene ridimensionata la responsabilità del medico operante.

Responsabilità penale - Il ddl Gelli alleggerisce la responsabilità penale del medico. Solo in caso di colpa grave, ossia in caso si dimostri abbia agito contro le linee guida stabilite dall'Istituto superiore di sanità e le buone pratiche clinico-assistenziali, dovrà rispondere di omicidio colposo o lesioni personali colpose

Conciliazione - Per abbreviare i tempi di risoluzione delle controversie viene introdotto l'obbligo di provare una conciliazione stragiudiziale prima di proporre in tribunale un caso di responsabilità medica.

Fondo Garanzia - Altra importante novità riguarda l'introduzione di un Fondo di Garanzia che intervenga nel risarcimento dei pazienti in caso di massimali assicurativi inadatti al rimborso di quanto dovuto o in altri casi di insolvenza della compagnia assicuratrice.
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