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Corte UE alle banche: i rischi di mutui in valuta estera vanno spiegati chiaramente

Economia
Corte UE alle banche: i rischi di mutui in valuta estera vanno spiegati chiaramente
(Teleborsa) - Un istituto finanziario che concede un mutuo espresso in valuta estera deve fornire al mutuatario informazioni sufficienti a consentirgli di assumere la propria decisione con prudenza e piena consapevolezza.

Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dopo aver esaminato il caso di alcuni mutuatari, che percepivano all’epoca i loro redditi in lei rumeni (RON). Questi avevano sottoscritto con la banca rumena Banca Româneasca mutui espressi in franchi svizzeri (CHF) al fine di acquistare beni immobili, rifinanziare altri crediti o soddisfare esigenze personali.

I mutuatari si impegnavano a rimborsare le rate mensili dei crediti in franchi e accettavano di assumersi il rischio connesso alle eventuali fluttuazioni del tasso di cambio del lei rispetto alla divisa rossocrociata.

Successivamente, il tasso di cambio in questione è variato considerevolmente a danno dei mutuatari, che hanno adito i giudici rumeni per far dichiarare che la clausola, in base alla quale il credito deve essere rimborsato in franchi senza tener conto dell’eventuale perdita che i mutuatari possono subire a causa del rischio di tasso di cambio, costituisce una clausola contrattuale abusiva non vincolante per gli stessi, conformemente a quanto prevede una direttiva dell’Unione.
I mutuatari affermano, in particolare, che, al momento della sottoscrizione dei contratti, la banca ha presentato il suo prodotto in modo distorto mettendo in rilievo unicamente i benefici che i mutuatari avrebbero potuto trarne, senza indicarne i potenziali rischi.

Secondo i mutuatari, la clausola controversa, alla luce di tale prassi della banca, deve essere considerata abusiva.

La Corte ha constatato che il suo carattere abusivo può essere esaminato alla luce della direttiva soltanto nel caso in cui essa non sia stata formulata in modo chiaro e comprensibile.

"Spetta pertanto al giudice nazionale verificare se il consumatore sia stato informato dell’insieme degli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno e che gli consentono di valutare il costo totale del suo mutuo", spiega la Corte in una nota.
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