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Per l'ILVA un Regio Editto

Strada facendo, il decreto sull'Ilva, ha perso di vista gli obiettivi dichiarati.

"Ribadisco e ammonisco": più che un decreto legge, quello sull'Ilva di Taranto alla fine si è ridotto ad una sorta di Editto reale, di quelli con cui i Sovrani di una volta, infastiditi dai disordini nel Regno, ribadivano gli ordini già impartiti ed ammonivano i sudditi a non più disobbedire, moltiplicando per mille le sanzioni precedenti.

"King cannot do wrong", il Re non può sbagliare e ciò che ha fatto è stato ben fatto: così, alla fine il decreto ha confermato l'Autorizzazione integrata ambientale già concessa in via amministrativa e che impone una serie di adempimenti all'Ilva, attribuendole forza di legge, ha dichiarato che quelle sono le uniche regole da rispettare per la prosecuzione dell'attività produttiva, ed ha fatto la faccia feroce con l'Ilva.

In realtà, strada facendo il decreto ha perso di vista gli obiettivi che vengono dichiarati nel suo stesso preambolo. Infatti, mentre nella motivazione la salvaguardia della salute e dell'ambiente sono dichiarate preminenti e determinanti per la emanazione del decreto e vengono seguite, solo da ultimo, dalla dichiarazione della rilevanza dello stabilimento per l'economia nazionale, il decreto ribalta il ragionamento disponendo che "le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico dell'Ilva, in quanto in grado di assicurare la salvaguardia della salute e dell'ambiente secondo le migliori tecnologie disponibili, sono esclusivamente quelle contenute" nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata dal Ministro dell'ambiente. Un capitombolo in termini di iter logico.

D'altra parte, il fatto che il preambolo dichiari che "la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico Ilva S.p.A. costituisce una priorità strategica di interesse nazionale, in considerazione dei prevalenti profili di protezione dell'ambiente e della salute, di ordine pubblico, di salvaguardia dei livelli occupazionali" non rileva in alcun modo in ordine ai limiti previsti dall'articolo 41 della Costituzione per l'attività economica: eppure costituisce l'incipit e la ragion d'essere stessa dell'articolo 1, che dispone circa l'efficacia dell'AIA, che viene dichiarata parte integrante del decreto legge.

Si sarebbe dovuto affermare, assumendosene ogni responsabilità politica, che le misure previste nella AIA, pur prevedendo la continuità dell'attività produttiva, tutelano la salute e l'ambiente in modo più ampio e certo rispetto al fermo degli impianti deciso dalla Magistratura e che l'intervento in via d'urgenza è giustificato solo dalla rilevanza economica e sociale dell'attività in questione.
Versiamo in un evidente stato di eccezione, in cui Sovrano è chi impone la sua decisione, che prevale su ogni regola e competenza. Purtroppo sembra una prova di forza condotta prevalentemente nei confronti della Magistratura indocile piuttosto che nei confronti di una azienda che è apparsa inadempiente e riottosa ad assumere impegni costosi.

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