Facebook Pixel
Milano 24-apr
0 0,00%
Nasdaq 24-apr
17.526,8 +0,32%
Dow Jones 24-apr
38.460,92 -0,11%
Londra 24-apr
8.040,38 -0,06%
Francoforte 24-apr
18.088,7 -0,27%

Grazie tante, ma facciamo da noi!

Una Legge Tupini per riportare i capitali nelle imprese ed una super Sabatini per accelerare gli investimenti

Rimettersi al lavoro.

Non soffocare le imprese con nuovi debiti.

Sostenere il popolo delle Partite Iva.

Riportare il risparmio delle famiglie italiane verso le piccole e medie imprese. La mancanza di capitale induce a svenderle, e la concorrenza internazionale taglia loro le gambe.

Far rientrare in Italia e nell'economia reale gli impieghi in attività finanziarie, soprattutto se sono localizzati all'estero e nascosti in varia forma.

Ribaltare le convenienze: investire in Italia, nelle aziende, deve tornare ad essere preferibile che spolpare le imprese e scommettere sulla finanza di carta. Tanto, lo si è visto: prima o poi, arrivano sganassoni.

Riattivare le normative fiscali che portarono l'Italia degli Anni Cinquanta e Sessanta al miracolo economico.

La Legge Tupini risale al 1949. Se, oggi, oltre il 90% delle famiglie italiane vive in una casa di proprietà è perché, alla fine della guerra, lo Stato decise di agevolare con una esenzione venticinquennale dalle imposte la costruzione di civili abitazioni. Non si trattò di un programma di spesa pubblica finanziata con una Tassa Patrimoniale o con nuovi debiti pubblici. Fu mobilitato il risparmio privato che altrimenti sarebbe rimasto inoperoso.

La Legge Sabatini è del 1965. Se, a partire dalla metà degli anni Sessanta ci fu una ripresa dell'artigianato e l'innovazione dello sviluppo tecnologico della piccola impresa, lo si dovette al finanziamento agevolato degli investimenti in macchinari.

Obiettivi
Incentivare i nuovi apporti di capitale
Raddoppiare il circolante
Cofinanziare gli investimenti

Strumenti
  1. Scudo tombale, fiscale e penale, sui tutti gli apporti straordinari di capitale alle imprese, costituite in forma societaria ed effettivamente versati entro il 31 dicembre del 2010.
  2. Gli apporti straordinari di capitale devono essere effettuati da una persona fisica che risulti già socio al 31 dicembre 2019, che abbia la cittadinanza italiana, con esclusione di intermediazioni societarie e fiduciarie.
  3. Va attribuito un credito fiscale, contributivo e di imposta, di entità pari all'apporto straordinario, utilizzabile nell'arco di un quinquennio. La misura, che riduce il pagamento dei contributi sociali e delle imposte, comporta un raddoppio del capitale circolante.
  4. Esonero venticinquennale degli utili non distribuiti, se reinvestiti in impianti e stabilimenti produttivi localizzati in Italia.
  5. Contributo pubblico complementare, a fondo perduto, della spesa per investimenti finanziata con gli utili reinvestiti, su presentazione della fattura.
  6. Utilizzare i Fondi europei per la coesione territoriale per indirizzare integralmente queste risorse, che poi non sono altro che un ristorno parziale dei contributi dell'Italia al bilancio dell'Unione, al rafforzamento dell'apparato produttivo italiano.
  7. La misura del contributo sarà pari al 100% delle spese effettivamente effettuate entro il 2020, anche a fronte di un corrispondente apporto straordinario al capitale d'impresa. Scenderà all'80% nel 2021, al 60% nel 2022, al 40% nel 2023 ed al 20% per tutti gli anni successivi fino al 2030. Andrà invece evitato il contributo pubblico sugli interessi bancari, perché incentiverebbe l'impresa ad indebitarsi ulteriormente ed alimenterebbe un nuovo trasferimento di risorse dallo Stato alle banche.
  8. L'apporto di capitale rimane di pertinenza della persona fisica che li ha effettuati e non è trasferibile, a pena di nullità assoluta, per 10 anni. L'azione volta a fare valere la nullità di ogni cessione o di negozi che la dissimulano, può essere esercitata da chiunque. Il soggetto a favore del quale è stata effettuata la cessione in violazione del divieto è condannato al risarcimento di un importo di identico ammontare a favore dell'Erario.
  9. Dell'apporto di capitale, la pertinente persona fisica ne farà menzione nella dichiarazione annuale dei redditi.
  10. L'apporto di capitale è esente da ogni imposta presente e futura, è impignorabile anche da parte dell'Erario, non va computato ai fini dell'ISEE, e non è soggetto a tassa di successione.
Condividi
"
Altri Editoriali
```