Dal
punto di vista tecnologico, si prevede che "
Il sistema di voto elettronico dovrebbe basarsi su una web application, conforme ai requisiti di usabilità e accessibilità previsti dalla legge, da utilizzare con qualsiasi dispositivo digitale (smartphone, tablet, personal computer) connesso alla rete Internet e dotato di uno dei browser più diffusi".
Mentre è davvero curioso il fatto che non si preveda il requisito della "sicurezza dagli accessi non autorizzati", forse dandolo per scontato,
si apre la voragine della segretezza del voto: per poterlo esprimere in forma digitale, l'elettore deve infatti farsi previamente riconoscere usando la propria
identità digitale: al momento del voto c'è dunque una correlazione informatica assolutamente univoca tra l'identità del votante ed il contenuto del voto.La attuale segretezza del voto, prevista dalla Costituzione, non è più garantita dal fatto che la scheda deposta nell'urna è anonima, e se viene in qualche modo "segnata" la scheda viene dichiarata nulla, ma con un procedimento informatico.
Ed infatti, dopo aver ricordato che "
il voto espresso non deve essere riconducibile all'elettore", si dispone che, "
a tal fine, il sistema deve garantire che le informazioni sui votanti vengano separate da quelle sui voti espressi. Tali informazioni dunque vengono digitalmente "sigillate" e rimangono del tutto indipendenti e separate. I voti sono e rimangono anonimi".
"