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Fisco: Voluntary Disclosure Bis senza rischi di doppia imposizione

Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrata in una circolare

Economia
Fisco: Voluntary Disclosure Bis senza rischi di doppia imposizione
(Teleborsa) - Niente doppia imposizione per chi ha pagato le tasse all’estero, anche se non ha presentato la dichiarazione o ha omesso di inserire i redditi all’estero: è uno dei chiarimenti forniti dalle Entrate nella circolare n. 21/E del 21 luglio, con cui l’Agenzia illustra le novità introdotte dal decreto legge n. 50/2017 in materia di procedura di collaborazione volontaria. Il documento di prassi, inoltre, fornisce delucidazioni anche sull’estensione dell’esonero dagli obblighi dichiarativi per l’Ivie e l’Ivafe e sulla determinazione delle somme dovute in caso di pagamento spontaneo carente.

Doppie imposizioni, salvi anche gli atti non definiti – Chi aderisce alla voluntary disclosure bis può detrarre le imposte pagate all’estero a titolo definitivo relative a redditi di lavoro dipendente e autonomo in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei citati redditi esteri. Si tratta di quei casi in cui il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi in Italia ma ha correttamente adempiuto agli obblighi fiscali nel Paese dove ha svolto attività lavorativa. Con la circolare di oggi le Entrate chiariscono che la possibilità detrarre le imposte pagate all’estero vale anche per gli atti non ancora definiti emanati nell’ambito della precedente edizione della voluntary.

Ivie e Ivafe, quando vale l’esonero - Il contribuente che accetta la procedura di collaborazione volontaria bis è esonerato da alcuni obblighi dichiarativi, tra cui quelli relativi al monitoraggio fiscale. L’esenzione è valida limitatamente al 2016 e alla frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria. In base al Dl n. 50/2017, chi aderisce alla nuova procedura non è tenuto a dichiarare nemmeno l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).
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