Facebook Pixel
Milano 13:58
33.831,61 -0,15%
Nasdaq 18-apr
17.394,31 -0,57%
Dow Jones 18-apr
37.775,38 +0,06%
Londra 13:58
7.836,9 -0,51%
Francoforte 13:58
17.717,87 -0,67%

Corte UE: esenti da IVA le spese di trasporto di beni importati di valore trascurabile anche se non hanno scontato l'IVA in dogana

Il 18 settembre 2008 il Fisco italiano emetteva quattro avvisi di accertamento a carico della filiale italiana della multinazionale di spedizioni FedEx, per recuperare l’IVA dovuta per circa 1,9 milioni di Euro, con 5,1 milioni di Euro circa a titolo di sanzioni

Economia
Corte UE: esenti da IVA le spese di trasporto di beni importati di valore trascurabile anche se non hanno scontato l'IVA in dogana
(Teleborsa) - Si è conclusa in Cassazione la vicenda che legava FedEx e l'Agenzia delle Entrate. Il 18 settembre 2008 il Fisco italiano emetteva quattro avvisi di accertamento a carico della filiale italiana della multinazionale di spedizioni FedEx, per recuperare l’IVA dovuta per circa 1,9 milioni di Euro, con 5,1 milioni di Euro circa a titolo di sanzioni. Gli accertamenti riguardavano i servizi, offerti dalla società, di trasporto c.d. inbound (il trasporto, cioè, dall'aeroporto a destinazione all'interno di uno Stato membro) di beni di valore trascurabile (sotto i 22 Euro), non scontando contemporaneamente, ai sensi della L. n. 479/92, l’IVA in Dogana.

La FedEx opponeva che con circolare del 1981 la stessa Agenzia aveva distinto tali tipi di spedizioni a modalità “franco destino”, in cui le spese di trasporto sul territorio nazionale sono incluse nella base imponibile in dogana, da quelle a “franco confine”, in cui la mancata inclusione comporta l’imponibilità dei corrispettivi del trasporto.

L’impostazione dell’impresa di spedizioni veniva confermata sia nel 2013 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sia, in appello, dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione lamentando la carenza dei presupposti del trasporto internazionale e dell’applicazione della direttiva IVA del 2006, in quanto le prestazioni della FedEx, filiale italiana, erano svolte meramente in Italia - dagli spazi aeroportuali al destinatario finale -, insistendo sul fatto che la condizione della non imponibilità ai fini IVA dei servizi di trasporto interno è che l’IVA sia stata già assolta in Dogana.

La Cassazione, accettando la richiesta della resistente FedEx di proporre questione pregiudiziale, ha domandato alla Corte UE se la direttiva IVA del 2006 possa essere interpretata nel senso che unica condizione per la non imponibilità ai fini IVA delle prestazioni di trasporto interno c.d. inbound, cioè dall’area aeroportuale sino a destinazione, a “franco destino”, è che il loro valore sia compreso nella base imponibile, a prescindere dall’assoggettamento o meno all’imposta in dogana nel momento dell’importazione e che quindi non sia compatibile con il diritto UE l’interpretazione secondo cui anche nelle ipotesi di importazioni non imponibili ai fini IVA – come nella specie, trattandosi di documenti e beni di trascurabile valore – debba essere soddisfatto l’ulteriore requisito del loro effettivo assoggettamento ad IVA (e del concreto versamento dell’imposta in dogana) all’atto dell’importazione dei beni medesimi.

Con la sentenza odierna, la Corte rileva che, nei limiti in cui le spese di trasporto sono comprese nella base imponibile dell’operazione d’importazione esentata, anche la prestazione di servizio accessoria deve essere esentata dall’IVA.

L’obiettivo dell’esenzione non è quello di evitare situazioni di doppia imposizione, bensì quello – strettamente tecnico – di semplificare l’applicazione dell’imposta.

Le spese di trasporto afferenti all’importazione definitiva di beni devono essere esentate dall’IVA, sempre che il loro valore sia compreso nella base imponibile, anche se non hanno scontato l’IVA in dogana all’atto dell’importazione.

Condividi
```