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Quote latte, Corte UE respinge ricorso dell'Italia

Il Governo dovrà recuperare dagli allevatori l’importo delle multe per l’eccessiva produzione di latte che furono anticipate dallo Stato

Economia
Quote latte, Corte UE respinge ricorso dell'Italia
(Teleborsa) - Arriva la sentenza della Corte di giustizia UE che respinge il ricorso dell'Italia sulle quote latte. La decisione di oggi conferma la delibera adottata della Commissione UE sul recupero integrale degli aiuti sulle quote latte decisi dall'Italia nel 2003 con riferimento agli anni 1995-1996 e 2001-2002.

La querelle nasce da lontano. Con una decisione che risale al 2003 il Consiglio dell’Unione Europea aveva autorizzato l’Italia a sostituirsi ai produttori di latte nel pagamento degli importi dovuti all'Unione a titolo di prelievo supplementare sul latte e sui prodotti lattiero-caseari per i periodi suddetti. Con la stessa decisione aveva autorizzato il Paese a consentire agli interessati di estinguere il loro debito nei confronti dello Stato italiano mediante pagamenti differiti nell'arco di vari anni, senza interessi.

Il Consiglio ha imposto:

- alle autorità italiane, di dichiarare l’importo corrispondente al prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e di detrarre il debito nei confronti dell’Unione e i relativi interessi dalle spese finanziate dal FEAOG.

- ai produttori di latte, di rimborsare interamente il loro debito nei confronti dell’Italia con rate annuali di uguale importo e in un periodo non superiore a quattordici anni, dal 1° gennaio 2004.

L'Italia aveva poi stabilito che l’importo del prelievo supplementare di cui si era fatta carico le sarebbe stato interamente rimborsato dai produttori, senza interessi, mediante rate annuali di pari importo per un periodo massimo di quattordici anni. Dopo avere modificato più volte tali disposizioni, termini per il pagamento degli importi con scadenza 31 dicembre 2010 sono stati differiti al 30 giugno 2011.

Secondo la Corte, "la legge con cui l'Italia ha fatto slittare al 30 giugno 2011 la rata annua di rimborso in scadenza il 31 dicembre 2010, ha trasformato in un aiuto nuovo e illegale tutto il regime di aiuti concesso un tempo, a condizioni diverse, dal Consiglio. La Corte ha quindi stabilito che dovranno essere recuperati gli interessi sull'intera somma dovuta, dal 2003, e non solo su una parte.

Con una decisione del luglio 2013 la Commissione aveva ritenuto che la proroga di pagamento unilateralmente decisa dallo Stato italiano, benché riferita ad una sola rata, implicasse un nuovo sistema di rateizzazione e quindi desse origine ad un aiuto di Stato nuovo, illegale e incompatibile con il mercato interno. La Commissione ha pertanto ordinato all'Italia di procedere al recupero di tutte le somme concesse ai produttori di latte che avevano usufruito della proroga di pagamento, unitamente agli interessi

A settembre dello stesso anno l'Italia ha chiesto al Tribunale UE di annullare integralmente la predetta decisione o, in subordine, di annullarla nella parte in cui ordina di recuperare l’integralità degli aiuti individuali concessi.

Con sentenza del 24 giugno 2015, il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso dell’Italia, ritenendo che si trattasse di una mera modifica di una condizione accessoria di un aiuto esistente, precedentemente autorizzato, non divenuto illegale nella sua integralità ma solo nella parte relativa alla modifica unilateralmente apportata dallo Stato italiano. La Commissione ha impugnato detta sentenza davanti alla Corte di Giustizia.

Oggi 25 ottobre, la Corte ha accolto l’impugnazione della Commissione, definitivamente respingendo il ricorso dell’Italia e, per l’effetto, confermando la decisione della Commissione di recupero integrale degli aiuti.








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