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Fondi di investimento, Bruxelles presenta misure per favorire l'Unione dei mercati dei capitali

Assogestioni è al lavoro per analizzare i testi della Commissione europea

Economia
Fondi di investimento, Bruxelles presenta misure per favorire l'Unione dei mercati dei capitali
(Teleborsa) - Novità in arrivo nel comparto dei fondi d'investimento. La Commissione europea ha pubblicato una serie di proposte sulla distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento al fine di favorire lo sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali.



Si è aperta dunque la fase di esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, che potrebbe determinare l’introduzione di emendamenti al testo della Commissione.

Ecco le principali proposte di modifica:

Local facilities

Al fine di garantire il trattamento uniforme degli investitori al dettaglio, la Proposta di direttiva armonizza i requisiti relativi alle strutture a disposizione degli investitori al dettaglio (c.d. “local facilities”) e vieta agli Stati membri di imporre la persona fisica, demandando così ai gestori la scelta delle strutture per sostenere gli investitori locali.

La de-registrazione dei fondi

Al fine di semplificare l’uscita dal mercato di uno Stato considerato non più rilevante per il gestore, le proposte della Commissione prevedono che i gestori possano essere autorizzati a “de-notificare” la commercializzazione del proprio OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari)/FIA (Fondo di Investimento Alternativo) in un determinato Stato membro qualora nessun investitore (domiciliato o avente la sede legale nello Stato membro in cui l’OICVM/FIA ha notificato le attività) detenga quote o azioni dell’OICVM/FIA, ovvero non più di 10 investitori domiciliati o aventi la sede legale nello Stato membro detengono quote o azioni dell’OICVM/FIA che rappresentano meno dell’1% delle attività gestite.

Il pre-marketing dei fondi alternativi

Una delle novità più rilevanti proposte dalla Commissione riguarda l’armonizzazione dell’attività di pre-marketing di FIA attraverso l’introduzione di una specifica definizione e il dettaglio delle condizioni alle quali un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) UE può svolgere tale attività.

Secondo la Proposta di direttiva, pre-marketing significa “fornitura diretta o indiretta di informazioni sulle strategie di investimento o sulle idee di investimento da parte di un GEFIA o per suo conto a investitori professionali domiciliati o registrati nell’Unione europea al fine di verificare il loro interesse in un FIA non ancora stato istituito”. L’attività di pre-marketing potrà essere effettuata dai GEFIA senza prima procedere alla notifica per la commercializzazione transfrontaliera qualora vengano rispettati alcuni requisiti. Innanzitutto le informazioni non possono riguardare FIA già istituiti, né fare riferimento a tali FIA. Inoltre, le comunicazioni non possono mettere gli investitori nella possibilità di impegnarsi ad acquistare quote/azioni di un determinato FIA, né fare riferimento a un prospetto, o ai documenti costitutivi di un FIA non ancora istituito, ovvero alla documentazione di offerta, ai moduli di sottoscrizione o ad altri documenti simili, tanto in bozza quanto in versione definitiva, che potrebbero mettere l’investitore nella posizione di prendere una decisione di investimento. Con una evidente finalità anti-elusiva viene infine stabilito che la sottoscrizione, a seguito dell’attività di pre-marketing, da parte di investitori professionali di quote o azioni di un FIA istituito o di quote o azioni di FIA, che abbiano caratteristiche simili a quelli oggetto di pre-marketing, gestiti o commercializzati dal GEFIA UE che ha condotto l’attività di pre-commercializzazione di un FIA non ancora istituito deve essere considerato il risultato dell’attività di commercializzazione e, come tale, rispettare la relativa disciplina.

Le comunicazioni di marketing

Si introduce una disciplina sulle comunicazioni di marketing trasversale per OICVM e FIA, enucleando i principi che le suddette comunicazioni devono soddisfare, ispirati a una chiara identificazione delle comunicazioni di marketing da parte del cliente e dei rischi e rendimenti connessi all’acquisto di un FIA o di un OICVM. Tutte le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. La Commissione attribuisce all’European Securities and Markets Authority (ESMA) il compito di emanare orientamenti, sull’applicazione dei requisiti per le comunicazioni di marketing, tenendo conto degli aspetti relativi al carattere online delle comunicazioni di marketing.

I contributi di vigilanza

Nel corso delle consultazioni che hanno preceduto la pubblicazione delle proposte, vari stakeholder hanno individuato nella diversità dei regimi nazionali relativi ai contributi di vigilanza una delle barriere che ostacola la commercializzazione transfrontaliera dei fondi. A tal fine, preso atto della diversità dei sistemi di finanziamento delle autorità di vigilanza a livello nazionale, la Commissione europea ha proposto un intervento che enuncia un principio generale secondo il quale i contributi di vigilanza dovrebbero essere proporzionati alle spese sostenute per l’attività di vigilanza svolta.

Il database centrale sui gestori e i fondi

Nell’ottica di rendere l’ESMA il punto di accesso per la reperibilità dei dati, l’art. 10 della proposta di regolamento stabilisce che l’autorità di vigilanza europea, sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità nazionali, debba pubblicare sul proprio sito internet un database, pubblicamente accessibile, redatto in una lingua comunemente utilizzata nell’ambito della finanza internazionale e regolarmente aggiornato, che elenchi i gestori di OICVM e i GEFIA, i fondi OICVM e FIA da loro gestiti, nonché gli Stati ove questi fondi sono commercializzati.

Assogestioni è al lavoro per analizzare i testi della Commissione europea
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