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Fisco, regolarizzazione aperta per ex frontalieri

In una circolare i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Economia
Fisco, regolarizzazione aperta per ex frontalieri
(Teleborsa) - I contribuenti ex frontalieri e quelli in passato iscritti all'Anagrafe dei residenti all'estero che hanno ricominciato a prestare attività lavorativa in una zona di frontiera o sono tornati fiscalmente all'estero nel corso del 2017 possono comunque accedere alla procedura di regolarizzazione. Regolarizzazione aperta anche per chi ha ricevuto processi verbali di constatazione, inviti e questionari. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti in una circolare, con la quale l'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulla possibilità di regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) e dichiarativi connessi alle attività finanziarie e alle somme detenute nello stesso Stato estero in cui veniva prestato il lavoro dipendente o autonomo, derivanti da tali tipologie di reddito ovvero dalla vendita di immobili detenuti nel medesimo Stato estero in cui era stata prestata l’attività lavorativa.

Porte aperte per chi è tornato frontaliero o residente all'estero nel 2017 - Possono accedere alla procedura i contribuenti (e i loro eredi) rientrati in Italia dopo essere stati fiscalmente residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) o che abbiano prestato la propria attività lavorativa in via continuativa in una zona di frontiera, anche se in seguito di nuovo "frontalieri" o residenti all'estero, purché alla data del 6 dicembre 2017 il contribuente abbia ancora in essere con l’intermediario il rapporto finanziario relativo alle attività e alle somme da regolarizzare. È il caso, ad esempio, di un lavoratore in passato residente all'estero e iscritto all'A.I.R.E successivamente tornato residente in Italia e che nel 2017 sia di nuovo iscritto all'A.I.R.E.. In questa ipotesi, il contribuente può presentare istanza di accesso alla procedura per regolarizzare i periodi di imposta in cui è tornato fiscalmente residente in Italia e ha violato gli obblighi di monitoraggio, a patto che per questi anni ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge

L'Agenzia chiarisce che non possono accedere alla procedura coloro che hanno ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione relativi alle attività e alle annualità oggetto di regolarizzazione. Semaforo verde, invece, per chi ha ricevuto inviti, questionari e processi verbali di constatazione. Non costituiscono, inoltre, cause di inammissibilità le comunicazioni derivanti dalla liquidazione delle imposte e dal controllo formale delle dichiarazioni

La vecchia voluntary non è sempre un ostacolo - Come chiarito con il provvedimento del 1° giugno scorso, la procedura per ex frontalieri e ex iscritti all'AIRE non può essere attivata per le attività e le somme già oggetto della voluntary disclosure e della voluntary bis. Possono però aderire i contribuenti per i quali la voluntary non si è perfezionata per via di una causa di inammissibilità, ad esempio nei casi di carenza della documentazione prodotta a corredo dell’istanza o della tardiva presentazione della richiesta di accesso.

Le altre novità della circolare - Il documento di prassi chiarisce quali sono le attività finanziarie detenute all'estero e i periodi di imposta regolarizzabili (2012-2016) e vengono fornite ulteriori precisazioni con riguardo alle ulteriori annualità per cui opera il raddoppio dei termini (2007-2011).
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