(Teleborsa) -
La Corte di Giustizia della Ue ha respinto la richiesta del
Comune di Milano di sospensiva del trasferimento
dell'Ema, l'agenzia europea del Farmaco, da
Londra ad Amsterdam perché manca il
presupposto di urgenza. Lo rende noto la Corte Ue.
Il vicepresidente della Corte di Giustizia europea, Antonio Tizzano, ha rifiutato,
per difetto del solo presupposto del carattere di urgenza e senza nulla anticipare sul merito della questione, la richiesta di
sospensiva formulata dal Comune di Milano sul trasferimento, appunto, da Londra ad Amsterdam dell`Ema.
La richiesta di sospensiva del Comune di Milano è solo una parte 'secondaria' della causa principale intentata da Milano, che ha chiesto ai giudici dell'Unione
l'annullamento della decisione di trasferire la sede dell'Ema da Londra ad Amsterdam. Nell'ambito della causa principale, lo stesso Comune ha anche chiesto, in via cautelativa ("procedimento sommario"), di
sospendere il trasferimento in attesa del giudizio. Secondo la Corte, affinché la richiesta di sospensiva sia accolta, devono sussistere cumulativamente
due presupposti. Primo, la verosimile fondatezza della domanda principale.
Secondo, l'urgenza di provvedere (cioè l'impossibilità, per il richiedente, di attendere la decisione finale senza riportare danni gravi e irreparabili). La mancanza anche di uno solo dei presupposti comporta il rigetto della richiesta.
La Corte non ha ritenuto che sussistesse l'urgenza, e quindi ha respinto la richiesta.