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Supplenze brevi, si pronuncia la Cassazione: assegno tabellare ai docenti

Economia, Scuola
Supplenze brevi, si pronuncia la Cassazione: assegno tabellare ai docenti
(Teleborsa) - La retribuzione professionale docenti (RDP) pari a 164 euro mensili, spetta anche al personale con supplenze brevi e saltuarie contrattualizzato in sostituzione degli insegnanti assenti nel corso dell’anno scolastico. Lo ha stabilito la Cassazione con l'Ordinanza n. 20015 del 27 luglio, attraverso la quale cambia orientamento sulla materia e condanna il Ministero dell'Istruzione per palese violazione della direttiva comunitaria 70/1999 per l'evidente discriminazione posta in essere nei confronti del personale precario con contratti inferiori all'annualità.

Tutto il personale, ha spiegato la Suprema Corte, a prescindere dal tipo di contratto professionale stipulato, ha quindi pieno diritto all’assegno tabellare, di oltre 160 euro lorde, corrisposto per 12 mensilità.

Perde efficacia, anche se solo per i lavoratori che presentano ricorso, la Nota Miur del 17 dicembre 2012 che, nell’affidare al portale NoiPa il pagamento dei supplenti brevi e saltuari, aveva stabilito in modo illegittimo che “sia la retribuzione professionale docenti che il compenso individuale accessorio non competono ai supplenti brevi e saltuari. Infatti la Circolare Ministeriale 14 aprile 2000, n. 118, elenca le fattispecie per le quali è previsto il pagamento dei compensi in parola, limitandole essenzialmente ai contratti a tempo indeterminato e determinato purché di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche o anche ai contratti stipulati ai sensi dell’art. 40 comma 9 della legge 449/1997".

Nell'ordinanza, la Corte di Cassazione spiega che "si deve ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio 'al personale docente ed educativo', senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999". Pertanto, "una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese".

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, "il principio di diritto enunciato dalla Cassazione è chiaro e pone il via ad una nuova stagione di ricorsi per tutelare i precari meno protetti. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze".
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