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BCE, la Corte Europea di Giustizia "assolve" il QE

il Quantative Easing non viola il divieto di finanziamento monetario prescritto dai Trattati e non eccede il mandato della BCE

Finanza
BCE, la Corte Europea di Giustizia "assolve" il QE
(Teleborsa) - iI "Quantitative Easing” - che la Banca centrale europea ha attuato acquistando titoli del debito pubblico dei paesi Ue per centinaia di miliardi di euro su mercati secondari - non viola il divieto di finanziamento monetario prescritto dal Trattati e, di conseguenza, non eccede il mandato della Bce. E’ quello che, in data 11 dicembre 2018, ha stabilito la Corte europea di Giustizia rispondendo a un rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale tedesca di Karlsruhe, a cui si erano rivolti vari gruppi di soggetti privati con ricorsi contro il Q.E, ricordando inoltre la competenza esclusiva dell’Unione nel settore della politica monetaria per gli Stati membri dell’Eurozona.

In questi ricorsi il tema principale contro la Bce era che QE rispecchiava una misura “ultra vires”, ossia al di là dei poteri della Banca Centrale e in violazione del divieto, prescritto dai Trattato Ue, di finanziamento monetario del debito degli Stati membri.

il Programma, fortemente voluto dal presidente Mario Draghi e adottato a partire dal 4 marzo 2015, rispondeva alla necessità di tornare ad un tasso di inflazione inferiore, ma prossimo, al 2% con l’obiettivo di alleggerire le condizioni monetarie e finanziarie, comprese quelle delle società non finanziarie e delle famiglie, al fine di sostenere i consumi globali e le spese per investimenti nell’Eurozona. Secondo le argomentazioni della BCE, l’acquisto massiccio di titoli del debito pubblico avrebbe facilitato l'accesso ai finanziamenti utili all'espansione dell’attività' economica, favorendo il ribasso dei tassi d'interesse reali e incitando le banche commerciali a concedere maggior credito.

Il 12 maggio 2017, il volume del programma (90% a carico delle banche centrali nazionali e 10% a carico della Bce) ammontava a 1.534,8 miliardi di euro. La durata di applicazione del programma si estendeva inizialmente fino alla fine del mese di settembre 2016, ma e' stata poi prorogata a più riprese.

Dopo aver constatato ancora che il programma QE rispetta il principio di proporzionalità', e non e' viziato da un manifesto errore di valutazione riguardo ai suoi effetti, i giudici comunitari affermano che escludere qualsiasi possibilità, per la Bce e il Sebc, di adottare simili misure finirebbe per vietargli, in pratica, di utilizzare i mezzi messi a loro disposizione dai Trattati al fine di realizzare gli obiettivi di politica monetaria.

Quanto alle modalità di applicazione, la Corte sottolinea che il programma non e' selettivo e non soddisfa i bisogni specifici di finanziamento di alcuni Stati membri della zona euro in particolare. Il Q.E. inoltre prevede dei rigorosi limiti massimi di acquisto per emissione e per emittenti attribuendo la priorità' all'acquisto dei titoli emessi da operatori privati. L'attuazione del Q.E. non equivale infatti all'acquisto di titoli sui mercati primari (ovvero alle aste di emissione) e non produce l'effetto di sottrarre gli Stati membri all'incitamento a condurre una sana politica di bilancio. Secondo la Corte, infatti, il programma presenta garanzie che assicurano che un operatore privato non potrà prevedere un riacquisto certo da parte del Sebc e della BCE, in occasione dell'acquisto di titoli emessi da uno Stato membro. D'altro canto, neanche gli Stati membri possono contare sul Q.E. per determinare la loro politica di bilancio, poiché, oltre a prevedere limiti rigorosi al volume mensile complessivo degli acquisti di titoli del settore pubblico, la continuità' dell'attuazione del programma non e' in alcun modo garantita.
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