(Teleborsa) - Pronta la circolare dell’
Agenzia delle Entrate con i
chiarimenti di dettaglio sulla
definizione agevolata delle liti pendenti, introdotta dal Dl 119/2018 (
Decreto pace fiscale). Prerequisito essenziale è che il ricorso sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e che il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. La circolare spiega
quali liti sono da considerarsi pendenti ai fini della definizione agevolata, come si determinano il
valore della controversia, gli
importi dovuti e le
percentuali nei casi di soccombenza parziale.
Come funziona la definizione agevolata delle liti - Entro il
31 maggio 2019 i contribuenti interessati devono trasmettere in via telematica la
domanda e pagare l’intero importo agevolato (o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro). Il pagamento è ridotto al 90% in caso di processo pendente in primo grado, al 40% e 15% in caso di soccombenza dell'Agenzia rispettivamente in primo o secondo grado ed al 5% se il ricorso è in Cassazione e l'Agenzia sia stata condannata in tutti i precedenti gradi di giudizio.
Il perimetro dell’agevolazione - Il documento di prassi chiarisce che
non possono essere definite le liti che hanno ad oggetto
ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione, poiché in questi casi al recupero delle imposte non versate si provvede attraverso un atto di mera riscossione. Rientrano però nel perimetro della definizione agevolata, invece, i ruoli che scaturiscono dalla rettifica di alcuni dati indicati in dichiarazione, per esempio in caso di riduzione o esclusione delle deduzioni e detrazioni non spettanti sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti.
Come sono definiti i casi di soccombenza parziale? La circolare illustra inoltre come definire in via agevolata i casi in cui il giudice di primo o di secondo grado abbia dato ragione in parte all'Agenzia e in parte al contribuente (casi di reciproca soccombenza). IN questo caso sarà dovuto il pagamento del
100% per la quota parte che il giudice ha riconosciuto all'
Agenzia delle Entrate sommato al
40% della quota per cui il giudice ha dato
ragione al contribuente.
Quando le sanzioni non sono collegate al tributo - Le liti che riguardano esclusivamente le
sanzioni collegate ai tributi ai quali fanno riferimento, in cui manca però la definizione dell’importo relativo agli stessi, sono
definibili in base alle percentuali indicate relativamente allo stato e al grado della controversia (100 per cento, 90 per cento, 40 per cento, 15 per cento e 5 per cento).