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Acqua, da gennaio 2020 regole standard per le morosità

Con la nuova delibera definiti tempi e modalità per i mancati pagamenti da parte degli utenti, singoli o condominiali, del settore idrico

Economia
Acqua, da gennaio 2020 regole standard per le morosità
(Teleborsa) - Nuove regole standard per tutta l'Italia in caso di mancati pagamenti da parte degli utenti - domestici o condominiali - per l'acqua a partire dal 1° gennaio 2020.

È quanto previsto dalla delibera 311/2019/R/idr che, ricorda l'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (Arera) in una nota, "introduce misure idonee ad assicurare all'utente l'adeguatezza e la trasparenza dell'informazione in merito alle azioni messe in atto dal gestore a tutela del proprio credito ma anche la certezza delle modalità e delle tempistiche per il loro svolgimento".

La delibera indica tempi certi e norme uguali per tutti nelle situazioni più delicate come sono quelle che riguardano i mancati pagamenti per il settore idrico con modalità standard per la messa in mora, la rateizzazione degli importi, la sospensione della fornitura e la risoluzione del contratto, salvaguardando le utenze vulnerabili in stato di disagio economico sociale e quelle pubbliche non disalimentabili (come ospedali e scuole).

Per quanto riguarda le utenze domestiche, le nuove norme prevedono, nei casi di morosità per i residenti non vulnerabili, la sospensione della fornitura solo dopo il mancato pagamento di fatture per importi superiori al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo agevolato o, quando tecnicamente fattibile, solo successivamente alla limitazione del flusso dell'acqua, assicurando soltanto il quantitativo minimo vitale (50 litri per abitante al giorno).

La disattivazione della fornitura, invece, con conseguente risoluzione del contratto, potrà essere effettuata dal gestore solo se, dopo la limitazione/sospensione e nel proseguirsi della mora, venga manomesso il misuratore, o nel caso in cui le stesse utenze non abbiano provveduto a pagare la morosità pregressa.

Per le utenze condominiali invece il gestore non potrà limitare/sospendere/disattivare la fornitura idrica se, entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora, sia stato pagato almeno metà dell'importo dovuto in un'unica soluzione: eventuali azioni potranno essere avviate se l'utenza condominiale non effettui il saldo entro i successivi sei mesi.

Se l'Ente di governo dell'ambito dovesse accertare la fattibilità tecnica di procedure di limitazione o di disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali per le quali il gestore avesse invece dichiarato l'impossibilità di intervento, sarà lo stesso ente ad applicare le specifiche penali e a darne comunicazione ad Arera.

I gestori dovranno poi garantire la rateizzazione degli importi in mora su 12 mesi, informando in modo chiaro l'utente sui tempi e le modalità per ottenerla: la dichiarazione di messa in mora dovrà essere almeno 25 giorni solari dopo la scadenza della fattura, ma non prima di aver inviato un sollecito bonario con allegato il bollettino per il pagamento.

Infine, ci sarà l'obbligo di riattivare la fornitura entro due giorni feriali dall'attestazione dell'avvenuto saldo da parte dell'utente finale. In caso di mancato rispetto delle norme sono previsti indennizzi automatici da 10 a 30 euro.
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