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Cartelle, ripartenza light. "Labirinto" decadenze e prescrizioni

Cosa succede con la proroga di 24 mesi disposta dal decreto Sostegni

Economia
Cartelle, ripartenza light. "Labirinto" decadenze e prescrizioni
(Teleborsa) - Una cattiva e una buona notizia in arrivo per i contribuenti: si riparte con l’invio delle cartelle, per fortuna in modo “graduale”. Secondo fonti dell’Agenzia Entrate-Riscossione infatti su circa 20-25 milioni di cartelle ferme, sarebbero solo 4 milioni quelle che si sbloccherebbero il 31 agosto.





E non subito ma spalmate durante l’ultimo quadrimestre dell’anno. Si tratta di cartelle di pagamento, riferite prevalentemente ai ruoli che gli enti creditori hanno affidato all’agente della riscossione in prossimità dell’inizio della sospensione conseguente all’emergenza Covid, quindi marzo 2020.

Intanto, come sottolinea il Sole24Ore, con lo stop alla sospensione delle attività dell’agente della riscossione torna di stretta attualità la “vexata quaestio” dei termini di decadenza e prescrizione delle operazioni di recupero coattivo, che risentono del lungo periodo di stop imposto dalla legge. Un vero e proprio ginepraio all’interno del quale non è facile districarsi.


Al riguardo, con il decreto Sostegni è arrivata una proroga speciale di 24 mesi che si muove su un doppio binario. Da un lato, scrive il quotidiano economico – "si rivolge a tutti gli affidamenti trasmessi dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, a prescindere dall’entrata di cui si discute (erariale o locale, tributaria o patrimoniale). Dall’altro, il differimento opera anche per gli affidamenti riferiti alle procedure di controllo indicate nell’articolo 157, comma 3 del decreto legge 34/2020, senza che rilevi la relativa data di trasmissione. Esse riguardano le liquidazioni afferenti le dichiarazioni presentate nel 2018 e le dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017 nonché i controlli formali delle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018. Decade dunque la proroga di 14 mesi già disposta dall’articolo 157, sostituita con quella in esame".

Quanto alle cartelle originariamente in scadenza nel 2020 (come ad esempio liquidazione delle dichiarazioni presentate nel 2017) “dovrebbe trovare applicazione la previsione di natura generale di cui all’articolo 12 del Dlgs 159/2015, richiamata nell’articolo 68, comma 1, del Dl 18/2020, norma in virtù della quale i termini in scadenza negli anni di durata della sospensione dei pagamenti “sono automaticamente prorogati al 31 dicembre del secondo anno successivo, ossia al 31 dicembre 2022?.

Fuori dalla proroga anche gli affidamenti eseguiti prima dell’8 marzo 2020, diversi da quelli correlati alle procedure di liquidazione delle dichiarazioni e ai controlli formali (ad esempio contributi previdenziali, tributi locali, bollo auto così come gli accertamenti esecutivi).
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