(Teleborsa) - Cambiano le norme sui
PIR, uno strumento di
impiego del risparmio a favore delle PMI, caratterizzato da un
regime fiscale di favore, di cui possono beneficiare i residenti in Italia, le Casse di previdenza ed i Fondi pensione.
La nuova disciplina fiscale dei PIR viene chiarita da una
circolare dell'Agenzia delle Entrate (n° 19/E), tenendo in considerazione il Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020, il Decreto Rilancio e la Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020), alla luce anche dei contributi acquisiti tramite consultazione pubblica da privati investitori, operatori finanziari e associazioni di categoria.
Più in dettaglio, la Circolare chiarisce quali sono gli investimenti oggetto del PIR, i vincoli di composizione degli stessi e le varie tipologie: PIR 2.0, PIR 3.0 e PIR Alternativi introdotti dal decreto Rilancio e dal decreto Agosto che per la prima volta comprendono anche i "capitali di debito" e non solo i "capitali di rischio". Altri chiarimenti riguardano gli OICR PIR compliant, i rapporti tra intermediari coinvolti nella gestione del PIR, le modalità di costituzione del PIR e le novità contenute nel decreto agosto e nella legge di bilancio 2021.
Il decreto agosto ha alzato la
soglia di investimento annuale nei PIR alternativi a 300 mila euro, che sale a 1,5 milioni se detenuti per 5 anni.
La Legge di Bilancio 2021, invece, ha introdotto un
credito d’imposta per le minusvalenze degli investimenti in PIR alternativi effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione siano detenuti per almeno 5 anni.
L'Agenzia chiarisce poi che le
quote delle Srl possono rientrare tra gli investimenti oggetto di agevolazione
nei piani ordinari solo se offerte al pubblico, anche tramite le apposite piattaforme di crowdfunding, mentre
non hanno limitazioni nei Piani alternativi istituiti dalla Legge di Bilancio 2020.
L'Agenzia chiarisce infine che il
regime fiscale dei PIR e quello dettato per gli
investimenti in start-up e PMI innovative non sono alternativi e quindi possono essere
applicati insieme.