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Bonus mobilità, credito d'imposta al 100% per tutti i richiedenti

Economia
Bonus mobilità, credito d'imposta al 100% per tutti i richiedenti
(Teleborsa) - La dote di 5 milioni di euro per il bonus mobilità non è andata esaurita e quindi chi ha richiesto il bonus mobillità per gli acquisti di bici, monopattini, abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici e simili (con rottamazione di un’auto) effettuati nel 2020 si vedrà coprire l’intera spesa (nel limite di 750 euro) senza alcuna decurtazione. L’Agenzia delle Entrate ha stabilito infatti che il credito d’imposta per i richiedenti sarà del 100%.

Il decreto Rilancio aveva previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle persone fisiche che, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, hanno sostenuto spese per l’acquisto di biciclette elettriche, biciclette normali (cioè muscolari), abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. Il tutto a condizione che i beneficiari consegnassero per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un’auto, anche usata, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un’auto intestata da almeno 12 mesi a sé stessi a un familiare convivente.Per le spese ammissibili al beneficio era stato fissato un massimo di 750 euro: l’eccedenza non sarebbe stata riconosciuta.

Chi ha effettuato gli acquisti aveva dovuto farlo “al buio”: le modalità di attuazione del bonus sono state fissate nei dettagli dall’agenzia delle Entrate con un Provvedimento solo il 28 gennaio scorso. Tra le altre cose, vi si indicavano i termini nei quali si potevano presentare (telematicamente) le istanze:?dal 13 aprile al 13 maggio.

Ora si passa all’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto, che è possibile "esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo di imposta 2022" secondo un decreto ministeriale emanato dal Ministero dell'Economia lo scorso settembre. Il credito non è cumulabile con "altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese".

Inoltre, se l’agenzia delle Entrate accerta che "l’agevolazione sia in tutto o in parte non spettante", è prevista l'emissione di un atto di recupero, cioè il pagamento di una somma equivalente a beneficio indebitamente fruito. In caso di mancato versamento, si passa alla riscossione coattiva, quindi la cartella esattoriale.



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