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L'idoneità perduta ed il caos normativo

Decreto fiscale 2010 ed estensione della 231

Il 26 ottobre 2019 è stato pubblicato il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto Fiscale), recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", che introduce il reato di dichiarazione fraudolenta tra i reati presupposto ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001.

L'estensione dei reati presupposto nell'ambito del decreto 231 conferma il limitante e confusionale, come vedremo, approccio italiano alla regolazione che, a fronte di un nuovo problema, prevede sistematicamente: una nuova norma, l'inasprimento della stessa (questo è il caso di specie) o un nuovo organo di controllo che, stratificandosi con gli altri esistenti, finisce per non controllare nulla e creare una testa senza i piedi come vediamo ogni giorno.

La storia attuativa del D.Lgs. 231 esemplifica in modo netto le contraddizioni tra il dettato di legge e la sua reale attuazione che ne limita l'efficacia. Il D.Lgs. 231 viene inserito nel nostro ordinamento giuridico a seguito di un disposto della comunità europea in tema di controllo; in Italia il percorso di recepimento del disposto, per tradizione culturale, pone l'attenzione prevalente o esclusiva all'aspetto formale che ne limita la corretta applicazione nella realtà.

Le imprese sensibili al tema, poche in verità, all'inizio lo affrontarono per essere formalmente a posto con la norma e non come occasione di cambiamento dell'etica organizzativa che sfugge alla formale cultura giuridica; i modelli spesso sono il risultato di un copia ed incolla della sola procedura scritta, ma la norma comporta una più estesa interpretazione che viene tralasciata come possiamo di seguito ricordare.

Le aziende, infatti, secondo la norma si devono dotare, come elemento esimente, di un modello di organizzazione e controllo "idoneo" alla prevenzione dei reati presupposto; il termine modello non si limita alla predisposizione del manuale scritto ma obbliga le aziende a dotarsi di un organismo di vigilanza (da ora in avanti "odv") che deve valutare ed avviare nei fatti l'avvio della norma.
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