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Le responsabilità penali anti-Covid e la follia normativa e burocratica

Un modello giuridico da ripensare


I fondamenti di quel decreto che ritroviamo oggi sulla responsabilità penale delle imprese erano fondate sull'indicazione che ogni azienda avesse un modello di organizzazione e controllo idoneo ad impedire la commissione dei reati presupposti indicati dal decreto; il decreto prevede che l'azienda si doti di un modello scritto, descrittivo delle aree di rischio, di misure idonee ad impedirlo e prevede la costituzione di un "organismo di vigilanza" che operi al fine di tradurre le indicazioni generali espresse dal modello scritto in fatti operativi.

Il giudizio sull'idoneità del modello stesso deve basarsi su un'idoneità formale (le procedure scritte) e su un'idoneità operativa (l'attività svolta dall'odv in tema di mappatura dei rischi, del risk-assestment, dei controlli interni a campione sulle varie aree a rischio e sulle correzioni delle eventuali devianze).

I problemi applicativi sono derivati da due elementi:

1) l'impossibilità di definire giuridicamente il concetto di idoneità;
2) la mancata attenzione al ruolo dell'odv come fattore esimente ai fini della dichiarazione dell'idoneità.

L'idoneità in un contesto probabilistico in cui si svolge l'attività umana si fonda sul principio della proporzionalità, perché i rischi possono essere riducibili ma mai eliminabili completamente. Questa considerazione si scontra con il criterio deterministico del mantra: "se c'è un reato il modello non è idoneo" che è stato alla base di troppe procedure frettolose.

Una sentenza sbagliata comporta l'inidoneità della struttura giudiziaria?

Il ruolo dell'odv ha una valenza operativa fondamentale eppure in 19 anni (!!!) solo due sentenze lo hanno usato per esprimere l'idoneità; nella prassi il modello – come indicato nella norma comporta la parte scritta e quella operativa – è sempre stato identificato solo con la parte scritta considerata il modello, ma questo è solo descrittivo.
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