La Cassazione accoglie ricorsi in via parziale
Secondo la Corte di Cassazione, i giudici milanesi, ordinando la chiusura dell'area a caldo dello stabilimenti tarantino, non hanno assicurato il giusto bilanciamento fra due interessi contrapposti, quello della tutela della salute e quello della salvaguardia della produzione, a garanzia della prosecuzione dell'attività d'impresa.E' quanto ha stabilito dal sostituto procuratore generale Luigi Birritteri, nel corso dell'udienza in cui si sono discussi i ricorsi presentati da Ilva ed Acciaierie d'Italia e Acciaierie d'Italia Holding contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che aveva ordinato la chiusura immediata dell'area a caldo. Per Birritteri "la pericolosità dell'amianto è indiscussa, ma la Corte di Appello di Milano desume il pericolo ma non lo accerta". Una posizione che ha fatto molto discutere anche in ambito politico.
La memora della Procura generale
Questa decisione era in qualche modo attesa. Nelle scorse settimane, la Procura generale aveva depositato una memoria, con cui si chiedeva un accoglimento parziale dei ricorsi presentati dalle due società. Nelle conclusioni, la Procura generale stabiliva infatti che il richiamo al principio di precauzione non possa tradursi nell'applicazione di parametri diversi da quelli fissati dalla legge. La decisione si fonda più elementi: la presenza di amianto nell'altoforno, rispetto alla quale il Pg ha ritenuto che non vi fosse un obbligo generalizzato di rimozione integrale di tutti i materiali contenenti amianto entro agosto 2023; le emissioni di polveri sottili ed i rischi gravi per ambiente e salute, che sarebbero stati meramente desunti da dati epidemiologici riferiti al lontano passato ed a scenari produttivi non più attuali.
La decisione della Cassazione è stata invece contestata in ambito politico dal M5S e legale. I difensori dell'associazione Genitori Tarantini, Maurizio Rizzo Striano e Ascanio Amenduni, hanno contestato le conclusioni del Pg e difeso la legittimità della decisione assunta dalla Corte d'Appello di Milano, ribadendo che "la continuità produttiva non può prevalere incondizionatamente sui beni costituzionali protetti".