(Teleborsa) - All'indomani del primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che regola il settore del food delivery, ossia la consegna di pasti o beni tramite i cosiddetti rider, entrato in vigore lo scorso 3 novembre, il ministero del Lavoro, tramite il proprio Ufficio Legislativo, ha sollevato alcune osservazioni circa la sfera di efficacia dello stesso. Reazioni accese sono arrivate dagli altri sindacati confederali italiani, convinti che la regolamentazione del settore debba trovare spazio all'interno del paradigma del lavoro subordinato e inquadrato mediante il contratto della logistica.

"Proprio nel tentativo di estendere a tutti i costi l'applicazione della regolamentazione del settore logistica anche ai rider – spiega il giuslavorista Gabriele Fava – Cgil, Cisl e Uil si sono affrettate a sottoscrivere il 2 novembre un protocollo attuativo del Capo V-bis del D. Lgs. 81/2015, prevedendovi l'applicazione anche per i rider autonomi dei minimi tabellari del CCNL Logistica. Il visibile tentativo da parte delle tre firme confederali è quello di avvalorare l'idea che all'interno del settore del food delivery siano configurabili due diversi contratti, quello firmato da Assodelivery e UGL e quello Logistica". Secondo Fava "tutto ciò è prodromico all'intento di delegittimare il CCNL Assodelivery-UGL. Se, infatti, venisse riconosciuto che il settore merceologico di riferimento prevede la compresenza di due distinti CCNL, – spiega Fava – nell'intento della triplice si dovrebbe procedere a verificare il peso specifico in termini di rappresentatività delle sigle firmatarie dei due contratti collettivi al fine di determinare quale possa raccogliere la delega normativa stabilita nel cosiddetto Decreto Rider". Il giuslavorista sottolinea, inoltre, come "le argomentazioni giuridiche alla base dell'operazione intentata dai tre sindacati confederali presentino numerosi errori e imprecisioni. Innanzitutto, – argomenta Fava – all'interno del nostro ordinamento, che riconosce ampia libertà sindacale, il settore di applicazione di un contratto collettivo non è stabilito a priori dalla legge, come avveniva nel sistema corporativo fascista, ma è autodeterminato dalla stessa contrattazione collettiva. Sono le parti sociali all'atto della sottoscrizione del contratto che definiscono e delimitano l'ambito di operatività del CCNL. Nel caso del CCNL rider – prosegue il giuslavorista – Assodelivery ed UGL, parti firmatarie, hanno liberamente previsto l'ambito di operatività dello stesso, individuandolo nel settore del food delivery, ovvero il settore di consegna di beni e pasti tramite rider attraverso l'intermediazione di una piattaforma digitale committente. Viceversa, il CCNL della Logistica si applica al settore che questi ha inteso delimitare, settore per pochi elementi affine al food delivery, ma pur sempre diverso". Pertanto – afferma Fava – "escludendo che nell'ambito del settore delineato dal CCNL Assodelivery-UGL possa coesistere, ad oggi, l'applicabilità del CCNL Logistica, quest'ultimo non potrà trovare applicazione a un settore diverso e già compiutamente regolamentato come quello del food delivery. Ne consegue che il protocollo siglato il 2 novembre scorso non potrà che applicarsi ad eventuali fattorini autonomi operanti nel settore della Logistica e non ai rider che svolgono la propria attività nel food delivery. Trattandosi, a ben vedere, di due distinti settori, non potrà svolgersi alcun raffronto numerico in termini di rappresentatività tra le sigle firmatarie i due contratti. L'uno è, e continuerà ad essere rappresentativo nel settore Logistica e l'altro, quello Assodelivery-UGL, nell'ambito del settore del food delivery".

Ad avvalorare la tesi di Fava che sottolinea l'assoluta diversità tra i due summenzionati settori vi è la norma di legge di cui all'art. 47 quater del D. Lgs. 81/2015, nonché le circolari interpretative. "È stato lo stesso legislatore – evidenzia il giuslavorista – a qualificare espressamente e in modo inequivocabile quello del food delivery come un settore merceologico a sé stante. Ciò è chiaro dal momento in cui la norma di legge prevede che, in assenza di un CCNL di settore, venga applicata la retribuzione minima stabilita da CCNL di settori affini o equivalenti. Il fatto, quindi, che l'art. 47 quater, comma 2, individui una disciplina suppletiva facendo ricorso alla contrattazione dei settori affini, porta a concludere che quello dei rider e del food delivery sia un settore merceologico autonomo rispetto alle categorie produttive consolidate. Ciò – conclude – è ulteriormente confermato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, ente sottoposto alla vigilanza dello stesso Ministero del Lavoro, il quale, nella recentissima circolare n. 7/2020, sottolinea come in assenza di un valido CCNL di settore, ossia che regoli il settore a sé stante del food delivery, troveranno applicazione i minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (art. 47 ter ultima parte), in sostanza quello della logistica. È l'INL stesso, quindi, che riconosce il CCNL della Logistica non come il contratto regolante il settore specifico di cui trattasi, ma, semmai, come quello regolante il settore ad esso più affine. Non potrà, quindi, farsi una comparazione tra i due contratti collettivi i quali rimangono, in ultima analisi, distinti".