(Teleborsa) - "Le osservazioni dei consulenti del lavoro in merito alla riforma dell’Ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile sono inaccettabili. Il Consiglio Nazionale agirà con tutti i mezzi a disposizione per arginare i tentativi di esclusione dei propri iscritti dall’esercizio di attività professionali o da specialità sorte in seno alla nostra categoria e per contribuire a ristabilire le condizioni di legalità nel mercato professionale e del lavoro. L’attività di consulenza del lavoro è prerogativa che deve essere preservata e valorizzata nella riforma del nostro Ordinamento con la finalità esclusiva di definire correttamente le materie e gli ambiti che connotano tipicamente la professione e impedire l’alterazione delle condizioni di pari opportunità nel mercato professionale, escludendo logiche corporative di dubbia compatibilità con le regole concorrenziali di matrice eurounitaria". È quanto dichiara in una nota il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio.

"Fin da suo insediamento, questo Consiglio Nazionale ha deciso di inserire tra le sue linee programmatiche un elenco cospicuo di azioni volte a tutelare e valorizzare la figura del commercialista del lavoro e dell’esperto del lavoro, ovvero di ciascun collega che presidia abitualmente ed esercita la consulenza del lavoro – continua de Nuccio -. Lo abbiamo fatto dichiarando formalmente quello che emerge dalla realtà giuridica e dalla nostra storia professionale, ovvero che la specialità nell’ambito della consulenza del lavoro è un patrimonio strategico per la categoria forte dell’operato di 30.000 commercialisti. Una collettività professionale che, così come certificano i dati INPS, è superiore nei numeri a quella dei consulenti del lavoro".

"Interpretazioni della legge n. 12/1979, che contrappongano i consulenti del lavoro ai commercialisti e agli avvocati, considerando i primi quali soggetti abilitati ed i secondi quali autorizzati, si pongono in totale dissonanza non soltanto con la legge stessa, ma anche con l’intenzione del legislatore – spiega Aldo Campo, Consigliere nazionale delegato a Economia e fiscalità del lavoro -, mosso anche dallo spirito di evitare di dar vita a un ordinamento professionale a carattere corporativo per creare invece le condizioni per lo sviluppo della collaborazione tra categorie delle libere professioni. Ai sensi della legge, dunque, gli iscritti agli albi dei commercialisti e degli avvocati sono anch’essi abilitati ad assumere tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, ossia all’esercizio della consulenza del lavoro sull’evidente presupposto che l’iscrizione a detti albi già attesta e garantisce la idoneità e capacità all’espletamento dell’attività in questione".

"La rappresentazione dei consulenti del lavoro quali soggetti con competenze non "sovrapponibili né assimilabili" a quelle dei commercialisti del lavoro e degli esperti del lavoro è affermata senza argomentazioni valide – continua Campo -. Anzi, per certi versi, può essere affermato il contrario perché il percorso di studi e di formazione che porta all’abilitazione dei commercialisti comporta l’acquisizione di un bagaglio di conoscenza e competenze più ampio di quello dei consulenti del lavoro, con conseguente presidio di maggiori ambiti professionali". "D’altronde – conclude -, è significativa la circostanza che, fino al 2013, il tirocinio obbligatorio per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro poteva essere svolto presso gli studi professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con la conseguenza che molti consulenti del lavoro attualmente in esercizio si sono formati presso gli studi dei commercialisti. Il contrario non sarebbe possibile proprio in ragione della maggiore complessità dell’esercizio della nostra professione".