(Teleborsa) - ADC – Sindacato nazionale unitario, UNGDCEC e AIDC esprimono forte preoccupazione per i principi affermati dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21061/2026, depositata il 21 giugno, che rischiano di ampliare significativamente il perimetro della responsabilità professionale del commercialista.

La pronuncia riguarda il caso di un professionista che aveva gestito autonomamente la propria fatturazione, adottando una specifica interpretazione dell'articolo 15 del Dpr 633/1972. Dopo un accertamento fiscale, il contribuente aveva imputato al proprio consulente le conseguenze economiche derivanti da tale scelta, per oltre 50mila euro.

I giudici di merito avevano invece escluso la responsabilità del commercialista, rilevando che la diligenza professionale prevista dall'articolo 1176, secondo comma, del Codice civile non può tradursi in un'attività investigativa o in un controllo sistematico sulle scelte compiute autonomamente dal cliente.

Secondo le tre associazioni, l'impostazione adottata dalla Cassazione rischia invece di attribuire al commercialista un compito di supervisione generalizzata sull'attività del contribuente. "Il commercialista non può essere considerato un baluardo giuridico chiamato a proteggere il contribuente dalle conseguenze di ogni sua scelta. L'incarico professionale resta un'obbligazione di mezzi, fondata sul diligente svolgimento delle attività affidate, e non può trasformarsi in una polizza assicurativa gratuita a beneficio del cliente", dichiarano congiuntamente Gianluca Tartaro, presidente di ADC – Sindacato nazionale unitario, Francesco Cataldi, presidente dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, e Andrea Biekar, presidente dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti.

"I professionisti – ribadiscono i presidenti – sono tenuti a svolgere con competenza e diligenza le prestazioni ricevute, ma non possono essere chiamati a verificare ogni informazione o operazione prodotta direttamente dal cliente, soprattutto in assenza di anomalie rilevabili attraverso gli ordinari controlli professionali. Non intendiamo sottrarre la categoria alle proprie responsabilità; chiediamo però che siano proporzionate all'incarico ricevuto e alle attività concretamente svolte. Non è possibile trasferire sul commercialista le conseguenze di dati inesatti o di decisioni assunte autonomamente dal cliente", aggiungono Tartaro, Cataldi e Biekar che chiedono pertanto "un chiarimento interpretativo che definisca in maniera equilibrata i confini della responsabilità professionale, distinguendo gli errori riconducibili all'attività del consulente da quelli derivanti dalle scelte o dalle informazioni fornite dal cliente. I commercialisti non possono essere utilizzati come capri espiatori degli errori altrui o come ammortizzatori dei contenziosi tributari".