(Teleborsa) - A integrazione delle precedenti misure con le quali, a seguito dell’emergenza covid-19, è stata limitata l'operatività del sistema aeroportuale italiano, l’ENAC ha emanato ulteriori disposizioni per gli aeroporti di aviazione generale e per aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici.

Negli aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici (escluse le aviosuperfici e le elisuperfici occasionali) - si legge nella nota ufficiale - sono consentiti i voli motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o effettuati per motivi di salute, nonché i voli finalizzati al rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020.

Per effettuare questi voli il pilota, due ore prima del decollo, deve trasmettere all'autorità di pubblica sicurezza competente territorialmente per l'aeroporto o per l'area di atterraggio di destinazione, le comunicazioni previste (art. 9 del decreto ministeriale del 1° febbraio
2006).

Oltre a tali comunicazioni, il pilota deve trasmettere all'autorità di pubblica sicurezza competente territorialmente anche l’autodichiarazione prevista dal Ministero dell’Interno.

"Queste disposizioni non si applicano alle Regioni le cui attività di volo, a seguito dell'emergenza Covid-19, sono state limitate con apposita normativa", conclude la nota.