(Teleborsa) - Sempre più imprese italiane entrano in crisi. Nel 2025 le procedure di regolazione della crisi sono arrivate a 13.470: erano 11.660 nel 2024 e 9.583 nel 2023, con un aumento del 15,5% in un anno (dati Unioncamere). Le liquidazioni giudiziali, cioè i vecchi fallimenti, sono state 9.869, il 7,2% in più rispetto al 2024. Nel solo secondo trimestre del 2025 hanno dovuto avviarne una 2.712 imprese, il 18% in più rispetto allo stesso periodo del 2024 e il 33% in più rispetto al 2023. Il settore più colpito è il commercio, con 826 casi nel secondo trimestre contro i 713 del primo, seguito da edilizia e servizi. La Lombardia è la regione con il maggior numero di casi, davanti a Lazio ed Emilia-Romagna. Circa il 20% delle nuove imprese chiude entro i primi due anni di attività e il 65% entro i dieci.
Crescono anche gli strumenti alternativi alla liquidazione. Le istanze di composizione negoziata sono passate da circa 600 nel 2023 a 1.048 nel 2024 e a 1.776 nel 2025 (+69,5%), ma solo il 20% si chiude con un risanamento. Nel 2025 i concordati preventivi sono stati 895 (+17,5%). I concordati semplificati sono saliti a 143, dagli 85 del 2024, e gli accordi di ristrutturazione dei debiti hanno registrato 348 aperture.
Le famiglie non stanno meglio. Il 57,4% degli italiani fa fatica ad arrivare a fine mese (Eurispes, Rapporto Italia 2024). Secondo le stime della Banca d’Italia, oltre 7 milioni di persone sono sovraindebitate, ma nel 2023 sono state aperte solo 7.748 nuove pratiche (Ministero della Giustizia). Le famiglie italiane sono terze in Europa per patrimonio netto e tra le meno indebitate del continente, ma hanno poca liquidità e per questo sono vulnerabili agli imprevisti.
Con la legge n.3 del 2012, nota come "salva-suicidi" e oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, lo Stato aiuta chi si trova in difficoltà senza colpa. Si tratta di uno strumento di civiltà giuridica, che però va usato con rigore. Sono sempre più frequenti le domande di contribuenti con redditi superiori alla media e un tenore di vita elevato. Per anni non pagano le imposte, restando sotto la soglia di rilevanza penale, e poi chiedono la cancellazione di debiti tributari anche di centinaia di migliaia di euro. In cambio offrono a volte l’1% del dovuto, o anche meno. Quando il creditore è lo Stato, il conto ricade sull’intera collettività.
Per questo va sempre verificato se il debitore sia meritevole, cioè se sia finito nella crisi senza dolo né colpa grave. Diversi giudici stanno andando in questa direzione. Con la sentenza del 23 luglio 2025, la Corte d’appello di Genova ha accolto il reclamo dell’Agenzia delle entrate contro un concordato minore omologato superando il voto contrario del Fisco. Il caso riguardava un’imprenditrice che per anni aveva pagato fornitori, banche e dipendenti trascurando soltanto l’Erario.
In questo senso, il punto più delicato è il cram down, cioè l’omologa forzosa con cui il giudice approva l’accordo anche contro il voto dell’Amministrazione finanziaria. Il Legislatore ha già ristretto questa possibilità: con il "Correttivo-ter" (D.Lgs. 136/2024), il Fisco deve ricevere almeno il 50% del dovuto, esclusi sanzioni e interessi. La soglia sale al 60% se gli altri creditori aderenti all’accordo rappresentano meno del 25% dei crediti o mancano del tutto. Il cram down è inoltre escluso quando il debito verso i creditori pubblici è pari o superiore all’80% del totale e deriva soprattutto da omessi versamenti in cinque periodi d’imposta. Con la sentenza n.4365 del 26 febbraio 2026, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società. Questa offriva il 2,9% di un debito tributario di oltre 7,2 milioni di euro e aveva costruito l’accordo su due soli fornitori privati, pagati circa 400 euro in tutto. Per i giudici non era una ristrutturazione del debito ma una 'transazione fiscale forzosa'. La Corte di giustizia dell’Unione europea, nella sentenza del 10 aprile 2025, ha ribadito che la buona fede del debitore resta il fondamento dell’esdebitazione.
Sussiste, poi, una contraddizione con il diritto penale. Per la Cassazione, chi non versa Iva o ritenute non può giustificarsi con la semplice mancanza di liquidità. Deve dimostrare che la crisi non gli è imputabile e che non poteva farvi fronte in altro modo. Pagare i dipendenti o le banche invece del Fisco è, per la Corte, la prova di una scelta consapevole (sentenza n.40144 del 15 dicembre 2025). Lo stesso contribuente, però, può chiedere la cancellazione del debito con gli strumenti del Codice della crisi senza dover dimostrare di non avere colpa. Inoltre, per l’omesso versamento di ritenute, l’omologa del concordato può contribuire a una causa di non punibilità, anche quando è imposta al Fisco con il cram down; basta che sia seguita dal pagamento integrale di quanto stabilito prima dell’apertura del dibattimento (Cassazione, penale, sentenza n.1043 del 10 gennaio 2025). Una valutazione troppo morbida delle cause della crisi rischia così di diventare un colpo di spugna su pretese tributarie, anche definitive, e perfino su procedimenti penali. Per questo serve un collegamento più stretto, anche per legge, tra disciplina tributaria, penale e concorsuale.
Il Laboratorio Eurispes sulle Politiche fiscali e tributarie avanza alcune proposte:
• rendere la meritevolezza del debitore un requisito di ammissibilità di tutte le procedure del Codice della crisi, da verificare per primo, anche d’ufficio;
• consentire l’omologa forzosa solo in caso di silenzio dell’Erario o di diniego palesemente ingiustificato, con un silenzio-assenso dopo 60 o 90 giorni dalla proposta;
• istituire un ente pubblico di certificazione e valutazione del debito e commissioni miste pubblico-private per la preselezione delle domande;
• verificare il bilancio familiare con criteri fissati dalla legge e creare una piattaforma telematica nazionale, sulla quale i cittadini potrebbero consultare gratuitamente i propri debiti, verificare la capacità di rimborso e ottenere un rating di solvibilità personale;
• creare un Fondo nazionale per la prevenzione del sovraindebitamento, finanziato da soggetti pubblici e privati: banche, società finanziarie, settore del gioco e una quota dei proventi del recupero dell’evasione;
• introdurre garanzie statali sui finanziamenti alle imprese in risanamento, uno "scudo" per revisori e organi di controllo che segnalano la crisi entro 60 giorni e un meccanismo per rendere uniforme la giurisprudenza, con un rinvio preventivo alla Cassazione.
La seconda direttiva europea sull’insolvenza, approvata il 30 marzo 2026, obbligherà a rivedere il Codice della crisi su diversi punti: vendite "pre-pack", tracciamento dei beni, azioni revocatorie e responsabilità degli amministratori. La strada è quella di offrire una vera seconda possibilità a chi è in difficoltà senza colpa e impedire che l’applicazione del Codice si trasformi in un condono su misura per chi ha scelto di non pagare.
Imprese in crisi e debiti fiscali, cresce l’allarme
Eurispes propone regole più rigorose per tutelare i debitori meritevoli ed evitare abusi nella cancellazione dei debiti tributari
26 ottobre 2026 - 11.39