(Teleborsa) - Prende il via il part-time in uscita.

Il provvedimento firmato dal Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti consentirà ai lavoratori del settore privato con contratto a tempo indeterminato ed orario pieno che siano in possesso del requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi e che abbiano maturato il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018) di poter concordare col datore di lavoro il passaggio al part-time, con una riduzione dell'orario tra il 40 ed il 60%.

Chi usufruirà del part-time in uscita, riceverà ogni mese in busta paga, in aggiunta alla retribuzione una somma esentasse corrispondente ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sulla retribuzione per l'orario non lavorato.

Inoltre, per il periodo di riduzione della prestazione lavorativa, lo Stato riconoscerà al lavoratore la contribuzione figurativa corrispondente alla prestazione non effettuata, in modo che alla maturazione dell'eta' pensionabile il lavoratore percepirà l'intero importo della pensione, senza alcuna penalizzazione.


Il decreto firmato da Poletti disciplina le modalità di riconoscimento del part-time agevolato, introdotto da una norma contenuta nella legge di stabilita 2016: una misura sperimentale che intende promuovere un principio di "invecchiamento attivo", ovvero di uscita graduale dall' attività lavorativa.

Il decreto, trasmesso ieri alla Corte dei Conti e diventerà operativo dopo la relativa registrazione.

Per accedere al part-time in uscita, il lavoratore interessato - spiega una nota - deve richiedere all'INPS - per via telematica se è in possesso del Pin, o rivolgendosi ad un patronato oppure recandosi presso uno sportello dell'Istituto - la certificazione che attesta il possesso del requisito contributivo e la maturazione di quello anagrafico entro il 31 dicembre 2018. Dopo il rilascio della certificazione da parte dell'INPS, il lavoratore ed il datore stipulano un "contratto di lavoro a tempo parziale agevolato" nel quale viene indicata la misura della riduzione di orario.


La durata del contratto è pari al periodo che intercorre tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, dell'età per il diritto alla pensione di vecchiaia. Dopo la stipula del contratto, il decreto prevede il rilascio, in cinque giorni, del nulla osta da parte della Direzione territoriale del lavoro e, da ultimo, il rilascio in cinque giorni dell'autorizzazione conclusiva da parte dell'INPS.


La contribuzione figurativa, commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, viene riconosciuta nel limite massimo di 60 milioni di Euro per il 2016, 120 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018.


Il decreto chiarisce, inoltre, che la somma erogata mensilmente dal datore di lavoro - di importo corrispondente ai contributi previdenziali sull'orario non lavorato- e' onnicomprensiva, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non e' assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, inclusa quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.