(Teleborsa) - In caso di contagio Covid-19, la responsabilità del datore di lavoro nell'infortunio di un dipendenteipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all'articolo 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33".

Lo si legge nella circolare Inail pubblicata oggi. "Il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro - prosegue - non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Covid, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero".

Secondo Inail, tale "circostanza ancora una volta porta a sottolineare l'indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario".