(Teleborsa) - L’INPS, con la Circolare n. 143 del 14 novembre 2025, ha chiarito le modalità operative per il recupero degli sgravi contributivi destinati alle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà. Il riferimento normativo è l’articolo 21, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 148/2015, mentre le risorse utilizzate sono quelle stanziate per l’anno 2024.
A chi spetta lo sgravio
Lo sgravio contributivo consiste in una riduzione del 35% sulla contribuzione datoriale ed è rivolto alle imprese che hanno stipulato un contratto di solidarietà entro il 30 novembre 2024, oppure avevano un contratto di solidarietà attivo nel secondo semestre del 2023.
L’agevolazione si applica per tutta la durata del contratto, fino a un massimo di 24 mesi nell’arco di cinque anni, e riguarda solo i lavoratori che hanno subito una riduzione dell’orario superiore al 20%.
Imprese ammesse e decreti di autorizzazione
Le imprese che possono accedere allo sgravio sono individuate tramite i decreti direttoriali del Ministero del Lavoro. Tuttavia, potranno procedere al conguaglio solo se i periodi di CIGS per solidarietà si sono conclusi entro il 31 marzo 2025. L’elenco completo delle aziende ammesse è riportato nell’Allegato 1 della circolare. Le imprese già destinatarie di un decreto ministeriale ma non incluse nell’elenco riceveranno indicazioni specifiche in un secondo momento.
Come si calcola la riduzione contributiva
La riduzione del 35%: si applica mensilmente per ogni lavoratore con orario ridotto oltre la soglia del 20%; viene calcolata sui periodi di paga denunciati tramite il flusso Uniemens; non riguarda alcune contribuzioni particolari, come lo 0,30% previsto dalla legge n. 845/1978 e il contributo di solidarietà per previdenza complementare e fondi sanitari (legge n. 166/1991). L’impresa deve inoltre essere in regola con il DURC e rispettare la parte economica dei contratti collettivi.
Compatibilità con altri incentivi
La circolare chiarisce che lo sgravio non può essere cumulato con altri benefici contributivi. Fa eccezione la Decontribuzione Sud, con la quale lo sgravio è compatibile limitatamente alla quota di contribuzione datoriale che non è già oggetto di esonero.
Per ulteriori dettagli e per consultare tutti gli allegati, è possibile fare riferimento direttamente alla Circolare n. 143 disponibile sul sito dell’INPS.