(Teleborsa) - Nell'ambito del rinnovo del contratto del personale scolastico, per il periodo 2025-2028, il Ministero ha illustrato ai sindacati le novità riguardanti la mobilità. Da quello che è emerso, le domande potrebbero essere presentate già dalla prossima settimana, per il periodo compreso fra il 16 marzo ed il 2 aprile, per giungere alla pubblicazione dei movimenti il 29 maggio 2026 (per il personale educativo domande dal 16 marzo al 7 aprile e pubblicazione movimenti il 4 giugno 2026; per il personale ATA dal 23 marzo al 9 aprile e pubblicazione movimenti 10 giugno 2026; per i docenti di Religione Cattolica dal 21 marzo al 17 aprile e pubblicazione movimenti 5 giugno 2026).

I docenti ammessi a fare domanda

Potranno presentare domanda i docenti di ruolo da oltre un triennio (nella stessa classe di concorso e tipologia di posto), i docenti trasferiti da meno di un triennio, ma che sono stati soddisfatti su una preferenza sintetica (comune, distretto, provincia), i docenti neo-immessi in ruolo dall’anno scolastico 2023/24 e precedenti. Il docente immesso in ruolo nel 2023/24 potrà presentare domanda per il prossimo anno scolastico in quanto quello in corso 2025/26 è per lui il terzo anno nella scuola in seguito all’immissione in ruolo (2023/24 – 2024/25 – 2025/26), docenti che, pur avendo il vincolo triennale, possono usufruire della deroga

Domanda inibita per le seguenti categorie

Non potranno presentare la domanda
di mobilità i docenti trasferiti con domanda volontaria da meno di un triennio, soddisfatti nella domanda su una preferenza analitica (scuola specifica); i docenti neo-immessi in ruolo, destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto. Questi docenti sono tenuti a rimanere presso l’istituzione scolastica in cui hanno svolto il periodo di prova, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.

Le deroghe ammesse

Per quanto riguarda le deroghe, per l’anno scolastico 2026/27 sono state apportate due modifiche: la deroga per figlio minore è fissata a 14 anni, non è previsto il superamento del vincolo triennale per ricongiungersi al genitore ultrasessantacinquenne.

"Per quanto riguarda le novità, da parte della funzione pubblica e del Mef sono stati posti dei rilievi nei riguardi dei docenti neossunti, che hanno dunque un vincolo di tre anni. Non sarà previsto superare il vincolo triennale a favore del ricongiungimento del genitore ultra sessantacinquenne così come il ricongiungimento per i genitori è possibile per figli fino a 14 anni", ha spiegato la segretaria dell'Anief Chiara Cozzetto, aggiungendo "come sindacato non ci arrendiamo e domani durante l’incontro all’Aran vedremo di inserire delle specifiche previsioni per quanto riguarda i vincoli della mobilità. Si specifica che le deroghe citate sono previste per la mobilità e trasferimento, passaggio di ruolo e di cattedra; per l’assegnazione provvisoria bisogna attendere”.