(Teleborsa) - La Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l'appello dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), confermando l'annullamento della sanzione da 5 milioni di euro irrogata a Eni Plenitude Società Benefit nel novembre 2023.

La vicenda giudiziaria ruotava attorno all'interpretazione dell'Articolo 3 del Decreto "Aiuti bis" (d.l. 115/2022), che nel periodo della crisi energetica aveva sospeso l'efficacia delle clausole contrattuali che consentivano ai fornitori di modificare unilateralmente i prezzi di luce e gas. L'Antitrust accusava Eni Plenitude di aver aggirato tale divieto inviando oltre 1,4 milioni di comunicazioni di aumento delle tariffe ai clienti i cui contratti erano in regime di "proroga tacita" delle condizioni economiche.

Il Consiglio di Stato, confermando la precedente decisione del TAR Lazio, ha stabilito che la condotta di Eni non costituiva una pratica commerciale scorretta. I giudici hanno chiarito che il divieto di legge si riferiva esclusivamente allo "ius variandi", ovvero alla facoltà del venditore di modificare il prezzo prima della scadenza naturale del contratto. Al contrario, le variazioni effettuate da Eni sono state classificate come "rinnovi contrattuali" conseguenti a scadenze già concordate dalle parti.

Secondo la sentenza, la norma non mirava a un "congelamento tout court" dei prezzi, ma solo alla sospensione dei poteri di modifica unilaterale delle condizioni generali. La tesi dell'Autorità è stata quindi respinta poiché i rinnovi di offerte a tempo determinato, anche se avvenuti in regime di proroga, non rientrano nel perimetro del divieto legislativo, a meno di non voler applicare una "inammissibile interpretazione estensiva" limitativa della libertà di mercato.