(Teleborsa) - Il contributo di solidarietà temporaneo sugli utili eccedenti delle imprese energetiche, istituito nel 2022 per far fronte alla crisi dei prezzi causata dalla guerra in Ucraina, è conforme al diritto Ue. Lo sostiene l'avvocato generale della Corte di giustizia, Athanasios Rantos, nelle conclusioni sulle cause intraprese da Varo Energy Belgium, Vermilion Energy Ireland e Acea Produzione, sollevate dalla Corte costituzionale italiana, da quella belga e dall'Alta Corte irlandese. Il regolamento del Consiglio colpisce gli utili 2022-2023 di petrolio, gas, carbone e raffinazione che superano del 20% la media imponibile dei quattro esercizi precedenti.
Per Rantos, il regolamento e le misure nazionali "rimangono legittimi in ragione del loro carattere eccezionale e temporaneo". L'articolo 122, paragrafo 1, del Trattato è una base giuridica valida: il contributo è "una misura economica urgente, temporanea e proporzionata, destinata ad attenuare gli effetti della crisi energetica per le imprese e i consumatori, attraverso uno sforzo coordinato degli Stati membri". Non essendo un'armonizzazione fiscale, non serve l'unanimità del Consiglio.
Gli Stati e i soggetti tassati
Gli Stati, pur con un margine di discrezionalità, non sono liberi "in linea di principio" di modificare le categorie di soggetti tenuti al contributo. Possono però estenderlo ad altre entità che hanno beneficiato di profitti straordinari, "a condizione che l'onere complessivo e gli obiettivi delle misure nazionali restino equivalenti". Per i commercializzatori già soggetti a un tetto sui ricavi nel 2022, come nel caso italiano, "non costituisce, in linea di principio, un ostacolo" all'applicazione del contributo.
Retroattività, proprietà, aiuti di Stato
Il carattere eccezionale esclude che il contributo sia retroattivo o contrario alla certezza del diritto: "non si applica a fatti già completamente compiuti e non modifica in modo permanente il regime di tassazione". Non viola neppure proprietà e libertà d'impresa, perché le restrizioni sono temporanee e riguardano "soltanto i ricavi straordinari". Il contributo non è un dazio o una tassa di effetto equivalente e, limitandosi alle imprese più importanti per quote di mercato su criteri oggettivi, non è un aiuto di Stato.
Le conclusioni non vincolano la Corte, che comincia ora a deliberare: la sentenza arriverà in data successiva.
Corte Ue: contributo di solidarietà su extraprofitti energetici conforme a diritto dell'Unione
Le conclusioni dell'avvocato generale della Corte di giustizia: non sono vincolanti, si attende ora la sentenza della Corte.
22 ottobre 2026 - 11.02