(Teleborsa) - Chi, dal primo febbraio di quest'anno, ha ricevuto o riceverà sul proprio conto personale un bonifico dall'estero di natura reddituale, sappia che il 20% della somma percepita sarà trattenuta dalle banche per poi essere destinata all'Erario pubblico.
Lo ha stabilito l'articolo 4 del Dl 197/90 modificato dalla legge 97/2013. In sintesi, nel momento in cui una persona fisica riceve un bonifico dall'estero sul proprio conto personale, la banca dovrà effettuare una ritenuta del 20% a titolo di acconto, a meno che la suddetta persona fisica non dimostri che il bonifico non ha connotazione reddituale ma patrimoniale.
Dimostrare che non si tratta di reddito, però, non è facilissimo: il contribuente dovrà infatti attestare mediante autocertificazione resa in forma libera che "i flussi non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all'estero o da attività estere di natura finanziaria", spiega il testo che annuncia il provvedimento.
La richiesta della restituzione dell'imposta non dovuta dovrà essere inviata entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello del prelievo.
Volendo, l'autocertificazione potrà essere anche preventiva, fatta cioè prima del ricevimento del bonifico. Una volta inviata l'autocertificazione, il funzionario di banca dovrà fare le opportune valutazioni. Indipendentemente dall'esito della valutazione, però, la banca dovrà segnalare all'Agenzia delle Entrate il nominativo del percipiente. Attenzione: il provvedimento non vale per le persone fisiche che ricevono bonifici nell'ambito della propria attività di impresa o lavoro autonomo, o quando la riscossione non prevede un intermediario finanziario.
Non vale nemmeno quando a beneficiare del bonifico è un conto professionale o di impresa.
Reazioni a questo provvedimento? A giudicare dai commenti sul web, di sconcerto. Molte associazioni dei consumatori promettono inoltre azioni legali per annullarlo.