(Teleborsa) - Il sindacato rappresentativo Anief non è d'accordo e avvia le procedure per ricorrere gratuitamente alla CEDU per violazione degli articoli 9 e 14 e degli artt. 3, 20, 21 e 35 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, in attesa della sentenza della CGUE.

Con le pronunce nn. 14, 15, 16 del 9 febbraio 2023, un mese e mezzo dopo l'udienza del 30 novembre, la Corte costituzionale rende note le motivazioni con cui ha rigettato i primi ricorsi promossi con la ordinanza n. 38 del CGA Sicilia (sentenza n. 14/2023), le sette ordinanze nn. 47, 71, 77, 101, 1012, 107, 108 del tribunale di Brescia, l'ordinanza n. 70 del tribunale di Catania, la n. 76 del tribunale di Padova, la n. 86 del TAR Lombardia (sentenza n. 15/2023), la ulteriore ordinanza n. 42 del TAR Lombardia (sentenza n. 16/2023).

LE QUESTIONI ANCORA APERTE
Nelle more che la legittimità delle norme italiane sia affrontate nelle corti transnazionali, la Consulta tornerà a riunirsi nei nuovi giudizi che saranno discussi: il 4 aprile 2023 su ordinanza n. 118 del CGA Sicilia, il 24 aprile su ordinanze n. 135 del tribunale di Genova, il 23 maggio su ordinanza n. 136 del tribunale di Padova. Si attende ancora la data per la ordinanza n. 153 del tribunale di Brescia e la sentenza a seguito della discussione l'11 gennaio 2023 sull'ordinanza n. 28 del tribunale militare di Napoli.
SINTESI COMUNICATI CONSULTA (sentenze nn. 14, 15, 16/2023).
- n. 14: L’OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE SANITARIO NON COSTITUISCE UNA MISURA IRRAGIONEVOLE NÉ SPROPORZIONATA
SE L’OBIETTIVO È QUELLO DI PREVENIRE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS E DI SALVAGURDARE LA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA SANITARIO
- n. 15: I DATI SCIENTIFICI DISPONIBILI HANNO IMPOSTO PER IL PERSONALE SANITARIO L’OBBLIGO VACCINALE NON SOSTITUIBILE
DALLA MISURA DEL TAMPONE PER LA PREVENZIONE DALL’INFEZIONE
- n. 16: INAMMISSIBILE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SULLA SOSPENSIONE DELL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SANITARIA ANCHE SE LE MANSIONI NON COMPORTANO CONTATTI PERSONALI.

ESTRATTO MOTIVAZIONE (sentenza n. 15/2023)
Su costituzionalità sospensione dello stipendio per mancato rispetto dell'obbligo vaccinale:
"Ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all’obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile [...] Anche muovendo da tale premessa interpretativa, tuttavia, rimane smentita la conclusione che configuri quale soluzione costituzionalmente obbligata l’accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di lavoro, atta a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita del dipendente e della sua famiglia. Posto cioè che l’erogazione dell’assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando l’evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando l’evento stesso rifletta invece una scelta – pur legittima – del prestatore d’opera."

LA POSIZIONE DI Anief
In attesa della pronuncia della Corte di giustizia europea, nel caso in cui essa dichiari irricevibili le questioni pregiudiziali mosse dal tribunale di Padova nella causa C-765 Gattinara 2021 per i soli aspetti teorici sollevati, l'Ufficio legale #Anief che ha promosso cause per 4 mila tra insegnanti e Ata della scuola sospesi tra dicembre 2021 e marzo 2022, avvia le procedure per la celere definizione del contenzioso pendente presso il Tar Lazio al fine di procedere, su richiesta, gratuitamente, alla Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione, in via principale, degli articoli 9 e 14 e degli artt. 3, 20, 21 e 35 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea. In caso di accoglimento, lo Stato italiano dovrà risarcire i ricorrenti degli stipendi non percepiti e dei danni subiti.