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Banche, Corte UE: legittimo aumento capitale forzoso senza l'ok dei soci

Gli interessi degli azionisti e dei creditori non possono essere ritenuti prevalenti in ogni circostanza rispetto all’interesse pubblico alla stabilità del sistema finanziario

Economia, Finanza
Banche, Corte UE: legittimo aumento capitale forzoso senza l'ok dei soci
(Teleborsa) - "In una situazione di grave turbamento dell'economia e del sistema finanziario di uno Stato membro è legittimo imporre aumenti di capitale alle banche, anche senza l'ok dei soci". E' quanto ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea, respingendo il ricorso presentato dagli azionisti di una banca irlandese, ILP, che venne sottoposta a una procedura di questo genere nel 2010.

La crisi economica che l’Irlanda si è trovata ad affrontare nel corso dell’anno 2008 ha avuto gravi ripercussioni tanto sulla stabilità finanziaria delle banche irlandesi quanto su quella di tale Stato membro. Nel dicembre del 2010, l’Irlanda e la Commissione hanno concluso un accordo per un programma di aggiustamento economico e finanziario. Mediante la decisione di esecuzione del 7 dicembre 2010, l’Unione ha messo a disposizione dell’Irlanda un’assistenza finanziaria in cambio della quale l’Irlanda si è impegnata a ristrutturare e a ricapitalizzare il settore bancario entro il 31 luglio 2011.

Conformemente a tali impegni, l’Irlanda ha proceduto alla ricapitalizzazione delle banche nazionali, tra cui in particolare la ILP, un ente creditizio che esercita la propria attività nel territorio irlandese.

Il Ministro irlandese delle Finanze ha presentato agli azionisti della ILPGH (società che detiene la totalità del capitale sociale della ILP) una proposta intesa a facilitare la ricapitalizzazione della ILP, tuttavia respinta dall’assemblea generale della ILPGH. Il Ministro ha ottenuto dal giudice un’ordinanza ingiuntiva che ha imposto alla ILPGH di emettere, in cambio di un conferimento di EUR 2,7 miliardi, nuove azioni a favore del Ministro. Quest’ultimo ha quindi ottenuto, senza una decisione dell’assemblea generale degli azionisti della ILPGH, il 99,2% delle azioni di tale società.

Alcuni soci e azionisti della ILPGH hanno allora chiesto l’annullamento dell’ordinanza dinanzi alla High Court irlandese. A loro avviso, "l’aumento del capitale derivante dall’ordinanza è incompatibile con una direttiva dell’Unione, in quanto esso è stato realizzato senza l’accordo dell’assemblea generale della ILPGH".

La giustizia irlandese ha concluso, sulla base di un bilanciamento delle probabilità, che la ILP non avrebbe potuto aumentare il proprio capitale minimo regolamentare dell'importo richiesto, cosicché la mancata ricapitalizzazione nel termine previsto avrebbe portato a un’insolvenza della ILP, insolvenza che avrebbe avuto gravi conseguenze per l’Irlanda e che avrebbe probabilmente aggravato la minaccia incombente sulla stabilità finanziaria di altri Stati membri e dell’Unione.

La Corte rileva che "la direttiva mira ad assicurare un'equivalenza minima nella protezione degli azionisti e dei creditori delle società per azioni". Le misure previste da tale direttiva riguardanti la costituzione di dette società, nonché la salvaguardia, l'aumento e la riduzione del loro capitale "garantiscono la protezione sopra ricordata dinanzi ad atti adottati da organi delle società stesse, e concernono dunque il funzionamento ordinario di queste ultime".

Tuttavia, i giudici osservano che l'ordinanza ingiuntiva costituisce una "misura eccezionale" che si inserisce in una situazione di "grave perturbamento dell'economia e del sistema finanziario" di uno Stato membro e che mira a "rimediare ad una minaccia sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione".

La Corte conclude che "sebbene vi sia un evidente interesse pubblico a garantire, in tutta l’Unione, una tutela forte e coerente degli azionisti e dei creditori, tale interesse non può essere ritenuto prevalente, in ogni circostanza, rispetto all'interesse pubblico consistente nel garantire la stabilità del sistema finanziario istituito dai Trattati dell’Unione".
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