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Cassazione per assegno divorzio più leggero: basta riferimento a "tenore di vita precedente"

Vera e propria rivoluzione della Suprema Corte che introduce il "parametro di spettanza" e nega mantenimento a moglie imprenditrice ex ministro Grilli

Economia
Cassazione per assegno divorzio più leggero: basta riferimento a "tenore di vita precedente"
(Teleborsa) - "Sposarsi è un atto di libertà e auto responsabilità", sentenzia la Suprema Corte di Cassazione che decreta la fine dell'assegno di divorzio concesso sulla base del precedente "tenore di vita matrimoniale". Una sentenza storica che dopo 30 anni capovolge il precedente orientamento. Per la sua quantificazione ora c'è il "parametro di spettanza" che si basa sulla valutazione dell'indipendenza o dell'autosufficienza economico di chi dei due oramai ex coniugi lo richiede. Nei fatti il matrimonio non è più la "sistemazione della vita". Una vero e proprio sconvolgimento del diritto di famiglia che, tanto per fare un esempio, impedirebbe oggi a Veronica Lario di ricevere l'appannaggio stellare ottenuto da Silvio Berlusconi. Chissà se alla luce della "novità" l'ex cavaliere si affretterà presto a chiederne la revisione.

La "rivoluzione" è stata provocata dalle sentenza 11504, depositata poche ore fa dalla Cassazione, che si riferisce alla causa di divorzio tra un ex ministro e una imprenditrice dove i supremi giudici hanno negato l'assegno di divorzio richiesto dalla ex moglie confermando un verdetto del 2014 pronunciato dalla Corte di Appello di Milano. I giudici di secondo grado già avevano respinto il ricorso della donna ritenendo incompleta la sua documentazione dei redditi valutando al tempo stesso che l'ex marito dopo la fine del matrimonio aveva subito una provata "contrazione" degli introiti da guadagno. Per dovere di cronaca, l'ex ministro è Vittorio Grilli, a capo del dicastero dell'Economia nel Governo Monti, già sposato con Lisa Caryl Lowenstein.

Ma per la Cassazione, la decisione della Corte di Appello pur corretta nella sostanza deve essere mutata nella motivazione. A far perdere il diritto all'assegno alla ex moglie non è, infatti, la circostanza che si supponga disporre di redditi adeguati, ma il fatto che i tempi sono cambiati e che quindi occorre "superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come sistemazione definitiva perché è ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto responsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile". "Si deve quindi ritenere - afferma la Cassazione - che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale".

La sentenza 11504 sull'assegno di divorzio precisa quattro principali indici per stabilire o meno il diritto e l'entità dell'importo: "1) il possesso di redditi di qualsiasi specie; 2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri del costo della vita nel luogo di residenza, inteso come dimora abituale, della persona che richiede l'assegno; 3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro indipendente o autonomo; 4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione".

Tocca di conseguenza all'ex coniuge che chiede l'assegno, "allegare, dedurre e dimostrare di non avere i mezzi adeguati e di non poterseli procurare per ragioni obiettive".

Va in ogni caso considerato che le sentenze della Cassazione non hanno il valore di Legge e prive di carattere retroattivo, ma di "orientamento"
. Si dovrà dunque vedere come si comporteranno in questi casi i Tribunali liberi di decidere autonomamente.


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