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Alimenti: Bruxelles chiarisce le regole sulla denominazione dei prodotti vegani

Secondo la Corte di Giustizia europea denominazioni quali "latte", "burro" e "yogurt" sono riservate ai prodotti di origine animale

Economia
Alimenti: Bruxelles chiarisce le regole sulla denominazione dei prodotti vegani
(Teleborsa) - I prodotti puramente vegetali non possono, in linea di principio, essere commercializzati con denominazioni, come "latte", "crema di latte o panna", "burro", "formaggio" e "yogurt", che il diritto dell’Unione riserva ai prodotti di origine animale.

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia europea, aggiungendo che ciò vale anche nel caso in cui tali denominazioni siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione.

Il chiarimento si è reso necessario in seguito ad una disputa tra una società tedesca che produce e distribuisce alimenti vegetariani e vegani con denominazioni tipo «Soyatoo burro di tofu», «formaggio vegetale», «Veggie-Cheese», «Cream», e un’associazione avente l’obiettivo specifico di contrastare la concorrenza sleale.

Esiste, tuttavia, un elenco di eccezioni, spiega la Corte. Per esempio, per il prodotto tradizionalmente denominato «crème de riz» in francese. Allo stesso modo, tra dette eccezioni, è ammessa esplicitamente, a certe condizioni, anche l’utilizzazione, nella denominazione inglese di un prodotto, del termine inglese «cream» con un termine complementare, in particolare per designare bevande alcoliche o zuppe.
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