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Assegno di inclusione, il calendario dei pagamenti marzo - luglio

Economia
Assegno di inclusione, il calendario dei pagamenti marzo - luglio
(Teleborsa) - Dal 27 febbraio l’INPS ha disposto il pagamento della mensilità di febbraio 2024 per tutti i nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione, che hanno presentato domanda entro il mese di gennaio 2024 e che hanno già ricevuto i pagamenti del 26 gennaio o del 15 febbraio, se permangono i requisiti del diritto all’assegno.

I prossimi pagamenti delle rate successive alla prima (i cosiddetti “rinnovi”) saranno disposte nelle seguenti date: mercoledì 27 marzo ; venerdì 26 aprile ; martedì 28 maggio; giovedì 27 giugno: sabato 27 luglio.

Lo chiarisce lo stesso Istituto in una nota spiegando che per chi, invece, presenta la domanda di Assegno di inclusione entro il mese di febbraio 2024, con Patto di attivazione digitale sottoscritto nello stesso mese, il primo pagamento, all’esito positivo dell’istruttoria, sarà effettuato il 15 marzo con competenza per il mese di marzo, mentre la mensilità di aprile verrà corrisposta il 26 aprile.

A partire dalle domande presentate dal mese di febbraio, infatti, i pagamenti, all’esito positivo dell’Istruttoria, verranno riconosciuti dal mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

L'Inps ricorda che a partire dai rinnovi del mese di marzo verrà preso a riferimento l’ISEE 2024. Pertanto, nel caso in cui la Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU) 2024 non sia presentata in tempo utile per l’elaborazione della mensilità a rinnovo, la domanda di Adi verrà posta nello stato “sospesa” in attesa della disponibilità dell’ISEE 2024.

Appena disponibile l’ISEE 2024, le eventuali pregresse mensilità poste nello stato di “sospesa” verranno recuperate, e, comunque, il recupero sarà garantito con le elaborazioni dei rinnovi delle mensilità successive.

Entro il 29 febbraio sarà disponibile nella procedura ADI, accessibile dal portale istituzionale dell’INPS, il dettaglio delle causali delle domande respinte per le quali il richiedente potrà presentare istanza di riesame alla sede INPS territorialmente competente entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito, o presentare ricorso giudiziario.

Per le domande Adi poste in evidenza alle sedi per omissioni o difformità della DSU, gli utenti riceveranno un SMS/mail di notifica dell’evidenza.
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