L'Italia ha sottoscritto, ma non ancora ratificato, il
Trattato che riforma il MES, il cosiddetto
Fondo Salvastati che fu varato nel 2012 insieme al
Patto di Stabilità e Crescita (PSG), il Trattato che introdusse il cosiddetto
Fiscal Compact, disciplinando così per circa un decennio i bilanci degli
Stati dell'Unione europea in termini di limiti posti al deficit ed al debito pubblico.
Ora, però, dal 2024, è previsto un doppio cambiamento. Da una parte, dovrebbe entrare in vigore il nuovo Trattato sul MES, per il quale manca solo la ratifica dell'Italia; dall'altra verrebbe abbandonato anche il Trattato sul Fiscal Compact: per la disciplina dei bilanci pubblici si ritorna alle norme del Trattato europeo,
modificando sulla base di un testo definito insieme tra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo l'Allegato al Trattato europeo che precisa i limiti ai rapporti deficit/PIL e debito/PIL. Le trattative tra i governi sono state particolarmente intense, e l'ultima occasione in calendario per
trovare un accordo quest'anno è la riunione dell'Ecofin del 20 dicembre.
C'è da ricordare inoltre che, mentre i limiti alla finanza pubblica stabiliti sulla base del Trattato europeo si applicano a tutti gli Stati aderenti all'Unione, il
MES è adottato e si applica ai soli Stati che hanno scelto l'euro: questo meccanismo servirebbe ad evitare che il default del debito pubblico di uno Stato aderente all'euro, o di una sua istituzione finanziaria, possa scatenare una crisi sistemica che incida sulla stabilità della moneta unica.
La stretta correlazione tra i criteri europei in materia di bilanci pubblici e condizioni per l'
attivazione del MES viene sancita nell'Allegato III del nuovo Trattato, in cui sono esplicitate le condizioni a cui possono essere concessi prestiti agli Stati, sia quelli precauzionali che quelli di emergenza.
A ben ragione, dunque, tutti i governi italiani hanno sempre sostenuto la stretta correlazione tra la riforma del MES e quella del PSG: visto elevatissimo rapporto tra debito pubblico e PIL che ha l'Italia, e considerato che l'ottenimento di un prestito in condizioni di emergenza è condizionato alla preliminare verifica della sostenibilità del debito, risulta indispensabile stabilire con precisione come venga stabilita la sussistenza o meno di questa "condizione di sostenibilità".
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