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Almeno tre cose da valutare prima di costituire un trust sui propri beni

Proprio in qualità di istituto atto a tutelare, come pochi altri, il patrimonio di una persona fisica o di un'impresa, la costituzione di un trust potrebbe essere fonte di problematiche giuridiche, atte a generare l'instaurazione di controversie giudiziali, anche perniciose.

Per limitare le possibilità che ciò accada o per essere comunque pronti all'evenienza, la prima cosa da valutare quando si pensa di costituire un trust è il "momento storico", evitando di porre in essere il vincolo in questione quando i creditori sono già alle porte.

Con riferimento alle società per esempio, la Cassazione (n. 10105/2014) ha avuto modo di rilevare l'illegittimità del trust c.d. liquidatorio, destinato cioè alla liquidazione dell'intera azienda e con l'effetto di sottrarre i relativi beni agli organi della futura procedura di fallimento dell'azienda decotta. E ciò, quando la stessa società costituisce il trust in presenza di un preesistente stato di insolvenza, e dunque di una impossibilità di far fronte regolarmente ai propri debiti.

Nel caso di trust costituito da persone fisiche, il rischio è analogo. Se la persona che lo costituisce avesse un debito anteriore a tale costituzione, rischierebbe di vedersi dichiarare inefficace quello stesso atto nei confronti del proprio creditore che ha agito in sede giudiziale per tale specifica finalità.

Ciò detto, c'è un secondo elemento che i futuri settlors devono avere bene a mente prima di costituire un trust: quello fiscale.

Di recente, anche su tale punto si è espressa la Cassazione (n. 3735/2015), che ha avuto modo di rilevare che l'atto di costituzione del trust deve essere assoggettato, tra le altre, all'imposta sulle donazioni e successioni e dunque ad una aliquota proporzionale del 4%, 6% o 8% del valore del bene (a seconda del grado di parentela/affinità tra disponente e beneficiario). Un simile indirizzo, che mi permetto di non condividere e che è avversato anche da molte Commissioni Tributarie italiane, si oppone ad un diverso orientamento che invece ritiene il trust assoggettabile alla sola imposta di registro in misura fissa di 200,00 euro.

Insomma, se si istituisce un trust e si paga l'imposta per la registrazione dell'atto in misura fissa, ci si deve preparare a ricevere, prima o poi, un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate e dunque ad affrontare eventualmente un contenzioso tributario per difendere le proprie (sia pur valide) ragioni al fine di evitare un esborso di imposte ben più alto di quello inizialmente sopportato.

Resta un ultimo punto, forse il più delicato, all'interno della presente disamina che naturalmente non mira ad avere alcuna pretesa di esaustività nella trattazione delle problematiche riguardanti il trust. Se si costituisce per esempio un trust su una serie di beni del proprio patrimonio, dopo aver ricevuto un avviso di accertamento del Fisco per qualsivoglia imposta dovuta, è bene tener presente che si potrebbe (anche) incorrere nel reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, con pene che vanno da sei mesi a quattro anni (come stabilito dall'art. 11 d.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

Insomma, il trust può essere definito di certo un interessante strumento di tutela del proprio patrimonio, ma va maneggiato con cura.

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