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Fisco, il Mef sta valutando modifica sanzioni assegni trasferibili

E’ importante verificare sempre che gli assegni di importo pari o superiore a 1.000 euro rechino la clausola di non trasferibilità anche qualora, in qualità di beneficiario, si riceva un assegno bancario o postale

Economia
Fisco, il Mef sta valutando modifica sanzioni assegni trasferibili
(Teleborsa) - Nonostante sia sanzionato da oltre dieci anni l’uso di assegni oltre una certa soglia privi della clausola di non trasferibilità da oltre dieci anni, sono ancora molti i casi osservati dal Mef, che ha ritenuto dunque utile ricordare le regole vigenti in materia.

Dal 2008 le banche non stampano più carnet di assegni senza la clausola di non trasferibilità. Tuttavia, se qualcuno dovesse trovarsi nel cassetto un vecchio blocchetto, può ancora utilizzarlo per trasferimenti di denaro di importo pari o superiore a 1.000 euro a patto che scriva di suo pugno 'non trasferibile'. Se l’importo è inferiore a 1.000 euro l’assegno può essere fatto circolare anche senza clausola.

E’ importante verificare sempre che gli assegni di importo pari o superiore a 1.000 euro rechino la clausola di non trasferibilità anche qualora, in qualità di beneficiario, si riceva un assegno bancario o postale.

I casi venuti recentemente alla ribalta della cronaca hanno acceso i riflettori su questa tematica, a cui si lega il dibattito sul regime sanzionatorio quando la norma antiriciclaggio viene violata. Con il decreto legislativo 90/2017 le sanzioni sono state inasprite, in considerazione del fatto che il regime precedente era risultato scarsamente dissuasivo.
Dal 4 luglio 2017 è in vigore la sanzione da 3.000 a 50.000 euro per importi trasferiti da un minimo di 1.000 a un massimo di 250.000 euro. È' stato verificato che, in alcuni casi, le sanzioni elevate possono colpire cittadini che in buona fede hanno utilizzato assegni senza clausola di non trasferibilità. Per questo il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in linea con le osservazioni contenute in un parere parlamentare, sta valutando la possibilità di modificare il regime sanzionatorio recuperando la proporzionalità tra l'importo trasferito e la sanzione. Dall'indagine condotta dal MEF per analizzare la consistenza del fenomeno è emerso che nessuna sanzione è mai stata ancora comminata ai sensi della nuova normativa e che, a fronte di 1.692 assegni contestati, gli incolpati hanno scelto, in 107 casi, di pagare l’oblazione (somma versata per chiusura anticipata del procedimento entro 60 gg dalla data di contestazione) che consente di concludere anticipatamente il procedimento sanzionatorio.

Come funzionano le sanzioni?

Il decreto legislativo n. 231/2007, modificato dal decreto legislativo n. 90/2017, ha sganciato la determinazione della sanzione dall'importo trasferito attraverso assegni irregolarmente emessi o girati. Fino a prima del 4 luglio 2017, la normativa prevedeva una sanzione in misura percentuale rispetto all'importo degli assegni irregolari emessi (dall'1 al 40 per cento). Dal 4 luglio 2017 invece, per gli assegni di importo pari o superiore a 1000 euro l’inasprimento delle norme antiriciclaggio ha fissato una sanzione da 3.000 a 50.000 euro con importanti conseguenze anche sull'istituto dell’oblazione, ovvero della somma che è possibile volontariamente pagare per concludere anticipatamente il procedimento senza arrivare alla sanzione, purché entro sessanta giorni dalla data di contestazione e per titoli di importo non superiore 250.000 euro. In particolare l’oblazione - che per legge è sempre pari alla terza parte del massimo della sanzione previsto ovvero, se più favorevole, al doppio del minimo - nel caso specifico degli assegni irregolari è sempre pari a 6.000 euro. Ciò indipendentemente dall'importo dell’assegno contestato e anche per importi minimi, magari di poco superiori alla soglia consentita dei 1.000 euro. L’Amministrazione non può intervenire nel ridurlo in nessun modo, in quanto il meccanismo dell’oblazione è fissato per legge.

Si deve sempre pagare l’oblazione?

E’ importante sapere che il pagamento dell’oblazione è solo una delle opzioni possibili. Ricevuta la contestazione, il soggetto incolpato può decidere se pagare l’oblazione ovvero se attendere la conclusione del procedimento sanzionatorio, nel corso del quale potrà fornire le proprie osservazioni con la possibilità anche di ottenere, laddove ne ricorrano gli estremi, un provvedimento di proscioglimento totale ovvero l’irrogazione di una sanzione più bassa dell'oblazione. Inoltre, nel caso in cui al termine del procedimento venga irrogata una sanzione, la nuova disciplina prevede la possibilità, per l’interessato, di chiedere la riduzione di un terzo: la sanzione minima concretamente applicabile, dunque, è pari ad 2.000 euro. Naturalmente non è possibile conoscere in anticipo se convenga pagare l’oblazione o attendere la conclusione del procedimento, poiché la sanzione irrogata potrà essere inferiore (con un minimo di 2.000 euro) o anche molto più elevata dell’importo dell’oblazione (fino a 50.000 euro). Inoltre è possibile che, sulla base delle giustificazioni prodotte dall'interessato, non venga emessa alcuna sanzione ma un provvedimento di proscioglimento. Con le precedenti disposizioni (quelle in vigore fino al 3 luglio 2017) l’oblazione era pari al 2 per cento dell’importo e risultava ‘vantaggiosa’: per tale motivo la maggior parte dei procedimenti venivano definiti con l’applicazione di oblazioni irrisorie, cosa che rendeva il sistema sanzionatorio scarsamente dissuasivo per le attività illecite di riciclaggio.
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