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Coronavirus, Bozza Dl Riapertura: ok a ripartenze ma rispetto norme o sospensione

Regioni possono introdurre misure limitative delle attività economiche e produttive. Via libera agli spostamente nel territorio nazionale dal 3 giugno

Economia
Coronavirus, Bozza Dl Riapertura: ok a ripartenze ma rispetto norme o sospensione
(Teleborsa) - In attesa che il decreto approdi, nelle prossime ore, in Consiglio dei Ministri è stata diffusa la bozza del dl quadro in vista delle prossime riaperture. Un testo composto da soli tre articoli che – seppur con tutte le precauzioni e limitazioni del caso – pone di fatto la parola fine al lockdown. Le misure del decreto sulle riaperture a cui sta lavorando il governo si applicano "a decorrere dal 18 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020", termine dello stato di emergenza.

SPOSTAMENTI TRA REGIONI VIETATI FINO AL 2 GIUGNO – Per muoversi liberamente su tutto il territorio nazionale bisognerà aspettare il 3 giugno e, successivamente, saranno possibili ulteriori limitazioni "per rischio epidemiologico". "Fino al 2 giugno 2020 – si legge nella bozza del decreto – sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Dal 3 giugno 2020, gli spostamenti sul territorio nazionale possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree".

DAL 18 MAGGIO CIRCOLAZIONE LIBERA DENTRO REGIONE – A partire da lunedì 18 maggio – viene spiegato nella bozza – "gli spostamenti all'interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate" per "specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica".

REGIONI POSSONO ADOTTARE PROPRI PROTOCOLLI – "Le singole regioni possono adottare propri protocolli nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 o del comma 8. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida" del decreto "che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza"."Per garantire lo svolgimento delle attività economiche e produttive in condizioni di sicurezza, – prosegue la bozza – le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio" la Regione "informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre, anche nell'ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19".

SINDACO PUÒ DISPORRE CHIUSURA AREE PUBBLICHE –
"Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro".

RISPETTO NORME O SOSPENSIONE ATTIVITÀ –
A partire da lunedì "le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale". Nel dettaglio la violazione del decreto legge sulle riaperture a cui sta lavorando il governo prevede la sanzione amministrativa da 400 a 3mila euro, come già disposto dal dl 19/2020 "nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali – si legge ancora nel testo – sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte" e "ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure disposte da autorità statali, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti".

DIVIETO MOBILITÀ PER CHI È IN QUARANTENA – "È fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria".



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