(Teleborsa) - Banca d'Italia sta cercando di gettare acqua sul fuoco sulle
polemiche sulle nuove norme europee sul settore bancario che entrano in vigore nel 2021. Oltre alle regole sul
nuovo default, effettive dal primo gennaio, arriveranno anche quelle
calendar provisioning, che accresceranno le coperture dei crediti deteriorati (svalutazione in 3 anni per quelli senza garanzie reali, in 7-9 anni gli altri).
Bankitalia ammette che la nuova definizione di default "può avere
riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela, la cui gestione, come in tutte le situazioni di default, può comportare l'adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio". L'istituto precisa però che la nuova definizione di default
non introduce un divieto a consentire sconfinamenti e che "
non modifica nella sostanza le segnalazioni alla Centrale dei Rischi, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del merito di credito della clientela".
Le precisazioni di Bankitalia seguono la
lettera con cui ieri tutte le
associazioni di imprese e di banche, tra cui Confindustria e ABI,
hanno chiesto alle istituzioni europee "di intervenire urgentemente su alcune norme" pe rnon rischiare "di compromettere irrimediabilmente le prospettive di recupero dell’economia italiana ed europea".
Nelle FAQ pubblicate per rispondere alle domande più frequenti, la Banca centrale specifica che per essere dichiarati in default "è necessario che lo
sconfinamento superi la "soglia di rilevanza", cioè che superi contemporaneamente sia la soglia assoluta (100 o 500 euro, a seconda della natura del debitore) sia quella relativa (1% dell'esposizione) e che lo sconfinamento
si protragga per oltre 90 giorni consecutivi (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180 giorni)".
Sul ventilato divieto agli sconfinamenti, precisa che dal primo gennaio, come già oggi, le banche potranno continuare a consentire ai clienti utilizzi del conto, anche per il pagamento delle utenze o degli stipendi, che comportino uno
sconfinamento. Rimane comunque una
scelta discrezionale della banca, che può consentire oppure rifiutare lo sconfinamento.
Inoltre, se un debitore è classificato a default sulla base della nuova definizione
non è classificato automaticamente anche "a sofferenza" nella Centrale dei Rischi, in quanto "la classificazione presuppone che l'intermediario abbia condotto una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia basato solo su singoli eventi", ha specificato Bankitalia.