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Lavoro autonomo, ecco cosa ha deciso il Consiglio dei ministri

Economia, Welfare
Lavoro autonomo, ecco cosa ha deciso il Consiglio dei ministri
(Teleborsa) - Deducibilità al 100% delle spese per formazione e aggiornamento professionale. Riconoscimento del diritto di percepire l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi, indipendentemente dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa.

Queste e tante altre, le disposizioni in materia di lavoro autonomo approvate ieri dal Consiglio dei ministri che tra le altre cose ha approvato anche le misure anti-povertà e avviato il rimpasto di governo nominando sette sottosegretari e un nuovo ministro nella squadra dell'esecutivo.

Il disegno di legge è stato approvato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, contenente misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Tra gli altri interventi anche i congedi parentali di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.

Sospensione del rapporto di lavoro (per un periodo non superiore a 150 giorni) anche in caso di malattia e infortunio. Sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia e dell’infortunio fino ad un massimo di 2 anni, in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni.

La seconda parte del provvedimento reca disposizioni in materia di lavoro agile, che consiste, non in una nuova tipologia contrattuale, ma in una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato quanto ai luoghi e ai tempi di lavoro finalizzata a regolare forme innovative di organizzazione del lavoro, agevolando così la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che può essere eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
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