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Brexit, Bankitalia vara norme su regime transitorio in caso "no deal"

Banche, operatori e intermediari finanziari aventi sede legale in Italia, che operano in UK, potranno continuare attività nel periodo transitorio, previa notifica alle autorità

Economia
Brexit, Bankitalia vara norme su regime transitorio in caso "no deal"
(Teleborsa) - Sono due le comunicazioni, rivolte rispettivamente agli intermediari italiani operanti nel Regno Unito e a quelli britannici operanti in Italia contenenti le indicazioni operative per gli adempimenti previsti nel cosiddetto Dl Brexit, il decreto legge sulla stabilità finanziaria, economica e degli investimenti in relazione all'uscita della Gran Bretagna dalla Ue. Secondo quanto previsto dalla comunicazione inviata dalla Banca d'Italia a banche e gruppi finanziari in seguito all'emanazione del decreto Brexit da parte del governo italiano lo scorso 25 marzo, le banche qualificate come meno significative ai sensi del Regolamento Ue n.1024/2013, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le Sgr, le Sicav, le Sicaf, i gestori di fondi EuVECA, EuSEF e ELTIF e gli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia – che alla data di recesso della Gran Bretagna operano sul territorio del Regno Unito tramite filiali o succursali oppure in regime di libera prestazione – possono continuare ad operarvi nel periodo transitorio, previa notifica alle autorità di vigilanza competenti.

La notifica dovrà essere trasmessa alla Banca d'Italia entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data di recesso, all'indirizzo di posta elettronica certificata generalmente utilizzato per le comunicazioni con l'unità di Vigilanza competente per la supervisione sull'intermediario e dovrà contenere l'elenco delle attività che gli intermediari intendono continuare a svolgere nel Regno Unito.

Per quanto riguarda, invece, le indicazioni operative per gli istituti britannici operanti in Italia, il decreto legge prevede situazioni differenziate a seconda del tipo di intermediario. Le banche e gli istituti di moneta elettronica operanti nel nostro Paese attraverso una filiale che intendono continuare a operare in Italia devono formalmente notificarlo all'istituto centrale mentre le società di investimento devono farlo alla Consob. Le società britanniche di moneta che operano tramite agenti e le società di asset management devono, invece, cessare le attività alla data del recesso e avranno sei mesi di tempo per chiudere in maniera ordinata le loro attività. Facoltà concessa anche a banche e istituti di moneta elettronici.

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